Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza n. 23903 del 02/10/2018

Venerdi 5 Ottobre 2018

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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente -

Dott. RUBINO Lina - Consigliere -

Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere -

Dott. DELL’UTRI Marco - Consigliere -

Dott. TATANGELO Augusto - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 14446 del ruolo dell'anno 2015, proposto da:

M.G., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa dall'avvocato Giuliano Maggioni (C.F.: MGG GLN 50D15 L665L);

- ricorrente -

nei confronti di:

F.L., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso dall'avvocato Alessio Menconi (C.F.: MNC LSS 53H23 B832R);

- controricorrente -

per la cassazione della ordinanza del Tribunale di Massa emessa in data 11 maggio 2015 nel procedimento iscritto al n. 731/2015 R.G.;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 19 giugno 2018 dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Massa, su ricorso dell'ingiunto F.L., ha dichiarato, ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.c., l'inefficacia di un decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti ed in favore di M.G., ritenendo giuridicamente inesistente la relativa notificazione.

Ricorre la M., sulla base di un unico motivo (articolato in due profili).

Resiste con controricorso il F..

E' stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente fondato.

E' stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della proposta.

Il controricorrente ha fatto pervenire un'istanza di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, documentando l'avvenuta estinzione del processo esecutivo promosso dalla M. nei suoi confronti in virtù del titolo esecutivo in contestazione, a seguito di rinunzia della creditrice procedente, nonchè la copia di un assegno bancario di Euro 6.500,00 inviato a quest'ultima a tacitazione di ogni sua pretesa. ...

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