Gli adempimenti del cessionario a seguito di operazioni di cessione pro soluto di crediti

Commento all’ordinanza n. 6033/2020 del 16/11/2020 resa dal Tribunale di Milano in merito all’eventuale obbligo di segnalazione, ex art. 125 TUB, in Centrale dei Rischi del debitore ceduto da parte del creditore cessionario.

Lunedi 19 Aprile 2021

Premessa.

Nell’ambito della cessione dei crediti una delle principali eccezioni che da ultimo, quasi per moda, viene sollevata dal debitore ceduto è l’eventuale assenza della notifica del preavviso di segnalazione di cui è onerato il creditore ceduto ed eventualmente, a dire dei medesimi debitori ceduti, anche il creditore cessionario.

Il Tribunale di Milano, con la recentissima ordinanza n. 6033/2020 del 16/11/2020, interviene a chiarire quale ruolo ha il cessionario del credito rispetto alle previsioni ex art. 125 TUB in merito al preavviso di segnalazione in Centrale dei Rischi da trasmettere al mutuatario inadempiente.

Si tratta di affrontare in buona sostanza il tema relativo agli (eventuali) adempimenti prescritti al cessionario a seguito di operazioni di cessione pro soluto di crediti ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. n. 130 del 30/04/1999 e dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993.

Risulta, infatti, elevato il numero di contenziosi con oggetto questa eccezione che si instaurano tra il cessionario ed il debitore ceduto, volti ad ottenere da quest’ultimo la cancellazione della segnalazione del proprio nominativo dalla Centrale dei Rischi istituita presso la Banca d’Italia e ciò attraverso la contestazione, da un lato, del mancato preavviso di segnalazione e, dall’altro, della mancata complessiva valutazione patrimoniale del debitore ceduto.

Previsioni normative.

Ora, per quanto riguarda la questione relativa al presunto obbligo in capo al cessionario di rivolgere un preavviso di segnalazione al debitore ceduto, occorre evidenziare preliminarmente come le norme che intervengono a supporto, risultano principalmente le seguenti:

  • art. 125, III comma, Testo Unico Bancario, ai sensi del quale i finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L’informativa è resa unitamente all’invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma;

  • la Circolare n. 139 del 11 febbraio 1991 della Banca d’Italia, Capitolo I Sezione 1 paragrafo 4: il cliente consumatore, ai sensi dell’articolo 125 del T.U.B., va informato quando, per la prima volta, viene classificato “negativamente” (ossia quando si evidenzia un inadempimento persistente o una sofferenza); tale informativa deve essere preventiva, cioè va trasmessa prima dell’invio della prima segnalazione “negativa”.

Per garantire l’inoltro delle segnalazioni nei termini previsti, l’intermediario può – se necessario previa integrazione del contratto di finanziamento – preavvertire il debitore/consumatore anche attraverso l’uso di mezzi elettronici o telematici, quali ad esempio e-mail o sms, che consentano il tempestivo e sicuro recapito dell’informazione.

E’ utile segnalare poi come unanime giurisprudenza degli ultimi anni definisce la questione sorta tra cessionario del credito e debitore ceduto sostenendo la seguente, condivisibile, tesi: le istruzioni della Banca d’Italia (circolare n. 139 del 11 febbraio 1991, Capitolo I Sezione 1 paragrafo 4) prevedono che gli intermediari debbano informare per iscritto il cliente (e gli eventuali coobbligati) in occasione della “prima” segnalazione a sofferenza; se il cliente, inoltre, è un consumatore, le istruzioni ribadiscono come, ai sensi dell’art. 125 comma 3 T.U.B., il medesimo vada informato preventivamente quando, “per la prima volta”, viene classificato negativamente, ossia quando si evidenzia un inadempimento persistente o una sofferenza; tale informativa deve essere preventiva, ossia deve essere trasmessa prima dell’invio della segnalazione negativa.

Conclusioni.

Alla luce delle considerazioni suesposte e include nella citata pronunzia di merito, è possibile affermare, pertanto, che in caso di cessione di un credito a sofferenza, il cessionario intermediario che è tenuto obbligatoriamente a procedere alla segnalazione non deve nuovamente informare il cliente, consumatore o meno che sia (si confronti Trib. Milano 15.6.2018).

La recentissima ordinanza resa dal Tribunale di Milano oggetto di commento (ordinanza n. 6033/2020 del 16/11/2020) conferma l’obbligo della cessionaria di segnalare in continuità senza necessità di un nuovo preavviso e di una nuova valutazione dello stato di quasi insolvenza.

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