Secondo quanto disposto dal D.L. n° 119/18 come convertito con modificazioni dalla Legge n° 136/2018, sono automaticamente annullati, alla data del 31 dicembre 2018, i debiti residui fino a mille euro relativi ai carichi dal 2000 al 2010.
a. In particolare, è disposto l’annullamento automatico (senza alcuna richiesta da parte del contribuente) dei singoli debiti, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, di importo residuo fino a mille euro, calcolato al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto legge), comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
Come si legge dal sito dell’Agenzia Entrate Riscossione https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it una volta effettuato l’annullamento alla data del 31 dicembre 2018, il contribuente potrà verificare l’estinzione del debito anche consultando la sua posizione debitoria all’interno dell’area riservata.
Il Decreto Legge, e la legge di conversione, specificano che lo stralcio fino a mille euro non si applica per alcune tipologie di debiti relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione. In particolare:
- debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
- debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
Le eventuali somme versate prima del 24 ottobre 2018 restano definitivamente acquisite, mentre gli importi versati dopo il 24 ottobre sono imputati in ordine:
1.ai debiti residui eventualmente inclusi nella definizione agevolata prima del versamento;
2.a debiti scaduti o in scadenza;
In assenza di debiti, gli importi versati dopo il 24 ottobre, dovranno essere rimborsati al contribuente.
b. Ad oggi, 08.01.2019, lo stralcio automatico delle “ mini cartelle” non è ancora avvenuto, almeno per quanta concerne i crediti INPS ed INAL, che a quanto sembra non sono stati lavorati.
Che fare dunque in caso di cartelle prescritte o annullabili, che pur dovrebbero rientrare nell’automatico stralcio?
Il nostro consiglio è di inserirle comunque nell’eventuale ricorso sia da predisporre per la richiesta di annullamento, anche per intervenuta prescrizione, non sapendo nel caos attuale, e dalle contraddittorie notizie che si susseguono giornalmente, come sarà interpretata la norma, che onestamente appariva tanto chiara, né cosa il Parlamento potrebbe legiferare domani. Attendiamo fiduciosi la sua applicazione!