E’ nulla la cartella di pagamento priva del nominativo del responsabile del procedimento di iscrizione al ruolo, non essendo sufficiente che essa contenga l’indicazione dell’ufficio o la struttura che è destinata a svolgere il procedimento.
Lunedi 14 Gennaio 2019 |
Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 33565/2018, pubblicata il 28 dicembre scorso.
IL CASO: Nella vicenda esaminata dai giudici di legittimità, una società proponeva ricorso avverso il ruolo e una cartella di pagamento ad essa notificata, eccependo l’illegittimità della stessa stante la mancata indicazione del nominativo del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo. Il ricorso veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale, che dichiarava nulla la cartella con conseguente annullamento della stessa. La sentenza di prime cure veniva riformata dalla Commissione Tributaria Regionale che, ritenendo legittima la cartella impugnata e di conseguenza l’iscrizione a ruolo, accoglieva l’appello promosso dall’Agente della Riscossione.
Secondo il Giudice di merito, nella cartella di pagamento l’indicazione della persona del responsabile del procedimento dell’iscrizione a ruolo era presente in quanto identificato nel “direttore dell’Ufficio”. Inoltre, sempre secondo i giudici di merito, nè l’articolo 36 comma 4 del D.L n. 248/07, nè l’articolo 7 dello “Statuto dei diritti del contribuente” prevedono che venga indicato il nome del responsabile del procedimento, essendo sufficiente che si tratti di una persona fisica. Avverso la sentenza di secondo grado veniva, pertanto, interposto ricorso per Cassazione da parte della società contribuente, la quale ribadiva la nullità del ruolo e della cartella di pagamento per la mancata indicazione della persona del responsabile del procedimento di iscrizione e a ruolo.
LA DECISIONE: Con la decisione in commento, la Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e nell’accoglierlo ha dichiarato l’illegittimità del ruolo e della cartella impugnata, evidenziando che come statuito dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 377/2007: "... l'obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, lungi dall'essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione predicati dall'art. 97, primo comma, Cost.(si veda, ora, l'art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990, come modificato dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990 n. 241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa”).
Ai sensi dell’articolo 7 I.212/2000 ("Statuto dei diritti del contribuente"), hanno continuato i Giudici di legittimità, viene prescritto che gli atti della P.A. debbono indicare:
"a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili".
Pertanto, comune risulta da tali prescrizioni, l'indicazione è riferita non solo all'Ufficio ma anche al responsabile del procedimento.