Danni da cani randagi: il danneggiato deve provare la colpa dell'ente

Tribunale di Sciacca: sentenza n. 268 del 04/06/2026.

Per il Tribunale di Sciacca la responsabilità del Comune per i danni causati da cani randagi resta soggetta all'art. 2043 c.c.: il danneggiato deve provare la colpa dell'ente, non desumibile dalla sola presenza dell'animale, e se l'amministrazione dimostra l'esistenza di un servizio organizzato occorre una "prova a valle" più specifica, come segnalazioni pregresse rimaste inevase.

Giovedi 6 Agosto 2026

La sentenza aggiunge un tassello ulteriore alla giurisprudenza consolidata su randagismo e responsabilità della pubblica amministrazione, applicando a un caso concreto i più recenti approdi della Cassazione in materia.

Il Tribunale ripercorre la distinzione tra la disciplina della fauna selvatica, governata dall'art. 2052 c.c., e quella dei cani randagi, sottoposta invece al regime aquiliano dell'art. 2043 c.c., con onere probatorio ben più gravoso per chi agisce in giudizio. La decisione è utile perché mostra in concreto come debba essere ripartito l'onere della prova quando l'amministrazione dimostri di avere organizzato, almeno sulla carta, un servizio di prevenzione del randagismo.

Il caso

Tizia conveniva in giudizio il Comune di Montevago, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito di un evento dannoso verificatosi il 14 agosto 2017, riconducibile alla presenza di cani randagi sul territorio comunale. L'attrice lamentava che il Comune non avesse adottato le misure necessarie a prevenire il fenomeno del randagismo, non disponendo di un'anagrafe canina, di strutture di ricovero né di un adeguato servizio di vigilanza. Chiedeva pertanto la condanna dell'ente, ai sensi dell'art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali complessivamente quantificati in circa 38.226 euro, oltre interessi legali.

Il Comune di Montevago si costituiva contestando la domanda e chiedendone il rigetto per inammissibilità, improcedibilità e infondatezza, o comunque, in via subordinata, il contenimento del risarcimento entro l'effettiva entità del danno. Su richiesta dell'attrice, veniva chiamata in causa anche l'Unione dei Comuni Terre Sicane, che tuttavia, pur regolarmente citata, non si costituiva e veniva dichiarata contumace. Il giudizio veniva istruito con l'escussione dei testimoni indicati dall'attrice e con l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.

Le ragioni della domanda attorea

A sostegno della propria pretesa, l'attrice deduceva che l'evento dannoso fosse conseguenza diretta dell'inerzia del Comune nella gestione del randagismo, per l'assenza di:

  • un'anagrafe canina
  • strutture idonee al ricovero degli animali randagi
  • un adeguato servizio di vigilanza del territorio, nonostante la presenza nota di randagi

Da tale omissione derivava, secondo la tesi attorea, la responsabilità del Comune ex art. 2043 c.c. per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

La decisione del Tribunale e il principio di diritto applicato

Il Tribunale ricostruisce l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità in materia, evidenziando come l'individuazione dell'ente responsabile per il controllo del randagismo debba essere effettuata sulla base della legislazione regionale applicabile (nel caso di specie, la legge regionale siciliana n. 15/2000). Viene ribadita la distinzione tra:

  • la fauna selvatica protetta, per la quale trova applicazione l'art. 2052 c.c., con presunzione di responsabilità a carico dell'ente competente
  • i cani randagi, non qualificabili come specie protetta, per i quali opera invece la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.

Richiamando il principio già affermato da Cass. n. 16788/2025 e, da ultimo, da Cass. n. 2724 del 29/01/2026, il Tribunale ribadisce che, in tema di danni da randagismo, il danneggiato ha l'onere di provare la colpa dell'ente, non desumibile dalla sola circostanza che un cane randagio abbia causato il danno. Ove l'amministrazione dimostri l'esistenza di un'organizzazione formale del servizio di prevenzione, spetta al danneggiato fornire una "prova a valle" di una specifica inefficienza, ad esempio documentando segnalazioni pregresse rimaste inevase che avrebbero reso l'evento evitabile con uno sforzo proporzionato. Solo una volta dimostrata la condotta colposa, il nesso causale può ritenersi provato in via presuntiva tramite il criterio della "concretizzazione del rischio", salva la prova contraria del caso fortuito a carico della pubblica amministrazione.

Applicando tali coordinate al caso concreto, il Tribunale rileva che il Comune convenuto aveva documentato l'esistenza di un'organizzazione formale del servizio di gestione del randagismo, affidato all'ente sovracomunale chiamato in causa. Dall'istruttoria non è invece emersa la prova di segnalazioni pregresse relative alla presenza abituale di randagi nella zona dell'incidente: anzi, il teste escusso ha riferito di non aver mai visto in precedenza l'animale in quel luogo. Non risultando quindi dimostrato che l'evento fosse evitabile con uno sforzo ragionevole da parte dell'ente, la domanda risarcitoria viene rigettata per difetto di prova della colpa e del nesso causale.

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