La Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 22156/2026, ribadisce che, se la controparte non si è costituita nel giudizio tributario di primo grado, la notifica della sentenza eseguita direttamente alla parte, anziché al difensore, è comunque valida e fa decorrere il termine breve di sessanta giorni per proporre appello, sempre che la comunicazione telematica sia inequivoca quanto al suo contenuto e alla sua finalità.
| Giovedi 9 Luglio 2026 |
La pronuncia conferma un orientamento che incide direttamente su un tema ricorrente nel contenzioso tributario: la validità della notifica della sentenza alla parte personalmente quando il destinatario non si è costituito nel grado precedente. La Corte ribadisce inoltre i requisiti che una PEC deve possedere per far decorrere il termine breve di impugnazione, richiamando propri precedenti in materia. Non si tratta quindi di un principio nuovo, ma di un consolidamento che rafforza la certezza sui tempi dell'appello, con ricadute pratiche immediate su chi debba valutare la tempestività di un'impugnazione tributaria.
Una società concessionaria della riscossione (di seguito Alfa s.p.a.) aveva notificato a un contribuente una cartella di pagamento per il pagamento della TARSU relativa a due annualità di imposta. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, notificando il ricorso sia ad Alfa s.p.a. sia all'Agenzia delle Entrate - Riscossione; nel giudizio si era costituita solo quest'ultima.
Avverso la decisione di secondo grado il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi:
La Corte ha ritenuto i due motivi, tra loro connessi, fondati e li ha trattati congiuntamente. Dagli atti risultava pacificamente che Alfa s.p.a. non si era costituita nella fase di primo grado: la sentenza d'appello si fondava quindi su un presupposto di fatto erroneo, che aveva determinato la falsa applicazione delle norme sulla notifica delle sentenze tributarie e sulla decorrenza del termine di impugnazione.
La Cassazione ha chiarito che, non essendosi la parte costituita nel giudizio, la notifica della sentenza eseguita alla parte stessa, anziché a un difensore inesistente, è pienamente rituale e idonea a far decorrere il termine breve di sessanta giorni previsto dalla disciplina del processo tributario, salvo che la parte non costituita dimostri di non aver avuto conoscenza del processo. La Corte ha inoltre verificato, in continuità con propri precedenti, che la comunicazione via PEC recasse un contenuto univoco, tale da rendere percepibile al destinatario sia il contenuto del provvedimento sia l'intenzione di sollecitarne un'eventuale impugnazione: elementi ritenuti sufficienti a integrare una notificazione valida ai fini della decorrenza del termine.
Accertata la tempestività della notifica della sentenza di primo grado e il conseguente spirare del termine al momento della proposizione dell'appello, la Cassazione ha cassato la decisione impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto da Alfa s.p.a., ponendo le spese di entrambi i gradi a carico della società soccombente.
La pronuncia si inserisce così in un orientamento già consolidato, per cui la parte non costituita in un grado di giudizio non può pretendere che la notifica della sentenza avvenga presso un difensore che non ha mai nominato, dovendo subire gli effetti della notifica eseguita direttamente nei propri confronti.