L'onere della prova del danneggiato in caso di danni causati da cani randagi

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 2724 del 7 fdebbraio 2026 ha chiarito che l’art. 2052 c.c. non si applica ai danni causati da cani randagi in quanto questi ultimi, allo stato attuale della legislazione, non costituiscono una specie protetta; di conseguenza la PA può essere chiamata a rispondere di detti danni ex art. 2043 c.c., con effetti sulla ripartizione dell'onere della prova.

Mercoledi 11 Febbraio 2026

La Corte precisa inoltre che l’art. 2052 c.c. è applicabile solo nel caso di animali domestici e nel caso di specie selvatiche protette ai sensi della legge n. 157/1992, in quanto esse rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla Regione, quale ente competente a gestire la fauna selvatica in funzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema.

Il caso: Tizio conveniva in giudizio il Comune di Caltanissetta deducendo che:

- mentre alla guida del proprio moto stava percorrendo una strada pubblica, perdeva il controllo del mezzo a causa dell’aggressione di due cani randagi, cadeva a terra e riportava lesioni personali ed al mezzo;

- chiedeva quindi la condanna del Comune, quale Ente responsabile, al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro.

Il Comue si costituiva eccependo l’inapplicabilità, al caso di specie, dell’art. 2051 e dell’art. 2052 c.c., nonché la carenza degli elementi costitutivi della responsabilità di cui all’art. 2043 c.c., non avendo l’attore allegato e provato specifiche violazioni degli obblighi gravanti sulla P.A, e chiedendo, pertanto, il rigetto della domanda.

Primo grado: il Tribunale accoglieva la domanda risarcitoria, condannando il Comune al pagamento di € 234.312,12: riteneva che, nonostante il Comune avesse formalmente apprestato dei servizi (anagrafe canina, mappatura, convenzione con una ditta di cattura), tali misure fossero inefficaci, stante la presenza costante e consistente di branchi di cani randagi che creavano pericolo per la popolazione.

Secondo grado: La Corte d'Appello, in accoglimento dell’impugnazione ed in integrale riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda risarcitoria proposta da Tizio.

La Cassazione, adita da Tizio, rigetta il ricorso, ribadendo, preliminarmente il principio di diritto operante nel caso di specie:

  • la responsabilità della pubblica amministrazione per i danni causati da cani randagi è soggetta alle regole dell’art. 2043 c.c.; pertanto, la persona danneggiata da un cane randagio che intenda agire per il risarcimento ha l’onere di provare la colpa della pubblica amministrazione ed il nesso di causa tra questa e il danno patito;

  • la colpa della pubblica amministrazione non può tuttavia essere desunta dal mero fatto che un cane randagio abbia causato il danno, ma esige la dimostrazione della insufficiente organizzazione del servizio di prevenzione del randagismo;

  • solo una volta fornita questa prova, il nesso di causa tra condotta omissiva e danno potrà ammettersi anche ricorrendo al criterio c.d. della concretizzazione del rischio (il quale è criterio di spiegazione causale, e non di accertamento della colpa), in virtù del quale il fatto stesso dell’avverarsi del rischio che la norma violata mirava a prevenire è sufficiente a dimostrare che una condotta alternativa corretta avrebbe evitato il danno.

In punto di onere della prova, il danneggiato deve quindi dimostrare :

  • che la PA non ha adempiuto gli obblighi ad essa imposti dalla legge allo scopo di prevenire il randagismo ed i danni che tale fenomeno può arrecare alle persone;

  • tale prova può essere fornita, ad es., dimostrando con un qualsiasi mezzo istruttorio (documenti, testimoni, presunzioni, ispezioni, confessione e giuramento) che, presso la ASL (o l’altro ente individuato dalla normativa del luogo) competente, non esisteva un ufficio preposto alla prevenzione del randagismo, ovvero esisteva solo sulla carta; ovvero che il relativo servizio non veniva svolto o veniva svolto in modo saltuario; ovvero ancora che al relativo servizio non era stata destinata alcuna risorsa o erano destinate risorse insufficienti,

In definitiva: sono tre i passaggi necessari per pervenire ad un giudizio di condanna della PA per il danno causato da cani randagi:

a) l’individuazione della norma che impone l’obbligo di provvedere;

b) l’accertamento della condotta violativa di tale obbligo;

c) la causalità tra omissione e danno. In particolare, il nesso di causa è provato in via presuntiva, dimostrando l’avverarsi del rischio che la già dimostrata condotta omissiva avrebbe dovuto prevenire; spetterà poi alla pubblica amministrazione superare detta presunzione, dimostrando il caso fortuito.

L'onere della prova varia per il danneggiato a seconda che il danno sia causato : A) da fauna selvatica (regolata prevalentemente dall’art. 2052 c.c.) o B)da animali randagi (regolata dall’art. 2043 c.c.).

A) Danni provocati da fauna selvatica, con presunzione di responsabilità ex art. 2052 c.c:

Cosa deve provare il danneggiato: 1) allegare e dimostrare che il danno è stato causato dall’animale selvatico; 2) allegare e provare la dinamica del sinistro e il nesso causale tra la condotta dell’animale e l’evento; 3) l’appartenenza dell’animale a una specie protetta o facente parte del patrimonio indisponibile dello Stato;

B) Danni da causati da cani randagi, si applica la responsabilità aquiliana (extracontrattuale) ex art. 2043 c.c., con la conseguenza che l’onere probatorio è più gravoso per il danneggiato.

Cosa deve provare il danneggiato: a) dimostrare che il cane è effettivamente randagio (e non un cane di proprietà temporaneamente sfuggito al padrone) b) individuare l’ente responsabile, cioè l’ente a cui la legge regionale affida il compito di cattura e custodia dei cani randagi; c) provare una concreta condotta colposa (omissiva o commissiva) dell’ente; d) provare che l’evento era evitabile con uno sforzo proporzionato alle capacità dell’ente.

Decisione della Corte: il ricorso è infondato per i seguenti rilievi:

- Parte attorea non ha provato alcuna condotta colposa omissiva o commissiva del Comune;

- La corte di merito, uniformandosi ai principi sopra esposti, ha correttamente negato la responsabilità del Comune ai sensi dell’art. 2043 c.c. sulla base del fatto che non era stato provato che l’evento fosse anche evitabile con uno sforzo ragionevole, non risultando allegato, né tantomeno provato, che fosse stata segnalata al Comune la presenza abituale di animali randagi nel luogo dell’incidente, rientrante nel territorio di sua competenza, ovvero che vi fossero state nella zona richieste d’intervento dei servizi di cattura e di ricovero, rimaste inevase.

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