In tema di contributo al mantenimento dei figli, la decisione che incrementa l'assegno valorizzando solo le risorse del padre, senza un compiuto accertamento della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro genitore, viola il principio di proporzionalità ex art. 337-ter c.c.
| Giovedi 12 Febbraio 2026 |
Secondo una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione (Cassazione civile sez. I,12/01/2026, n.676), il giudice deve considerare le capacità economiche di entrambi, i tempi di permanenza, il valore delle attività di cura e le complessive condizioni del nucleo, potendo attivare poteri istruttori officiosi (incluse indagini della polizia tributaria) e valorizzare gli argomenti di prova ex art. 117 c.p.c., anche per presunzioni semplici ex art. 2727 c.c.
Ove tali elementi non siano esaminati, la sentenza va cassata con rinvio per nuova valutazione proporzionale.
IL CASO
La vicenda trae origine da una sentenza di separazione tra due coniugi con prole, pronunciata dal Tribunale di Genova. Nella medesima pronuncia veniva stabilito l'affidamento dei figli minori della coppia ai Servizi Sociali con collocazione presso la madre nella casa coniugale. Veniva disposto altresì l'assegnazione della casa coniugale alla madre affinché continuasse ad abitarvi con i figli, con previsione specifica della disciplina degli incontri del padre con i figli.
Dal punto di vista economico il Tribunale stabiliva il contributo per il mantenimento dei figli di Euro 2.000,00 (euro 1.000,00 per ciascun figlio), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie tra ciascun coniuge. A tale sentenza seguiva l’impugnativa proposta dalla ex moglie innanzi alla Corte di appello in cui si costituiva anche l’ex marito spiegando appello incidentale.
Con sentenza emessa il 4.10.2024 la Corte territoriale accoglieva parzialmente l'appello proposto dalla ex moglie e respingeva l'appello incidentale. La Corte d’Appello stabiliva che risultava opportuno aumentare la misura del contributo del padre al mantenimento dei figli, non certamente nella misura richiesta dall'appellante, ma nella somma di Euro 4.000,00 mensili (euro 2.000,00 per ciascun figlio).
Tale decisione veniva motivata sulla base della valutazione della condizione patrimoniale e reddituale del padre, ritenuta più adeguata alle esigenze dei figli, compresa quella di conservare un tenore di vita similare a quello di cui godevano prima della separazione dei genitori. La stessa Corte stabiliva altresì un aumento nella misura del 70% del contributo del padre al mantenimento dei figli. In sede di appello non veniva accolta la domanda dell'ex moglie di un assegno per il proprio mantenimento (domanda che non era stata proposta nel primo grado del giudizio) in quanto l'appellante, come risultava dagli atti e dalle sue stesse affermazioni, disponeva di mezzi patrimoniali e di redditi ampiamente adeguati alle proprie esigenze di vita. Avverso la pronuncia di appello, l’ex marito proponeva ricorso in Cassazione a cui resisteva la ex moglie con controricorso.
LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE
Il primo motivo del ricorso in Cassazione proposto dall’ex marito ineriva la violazione e falsa applicazione dell'art. 337 ter, cc, in relazione all'art. 360, I c., numero 3.
Lo stesso sosteneva che la Corte d'Appello avesse deciso di aumentare l'importo dell'assegno di mantenimento a suo carico in favore dei figli, senza un’adeguata motivazione relativamente alle capacità economiche di entrambi i genitori.
L’ex marito e padre dei due figli minori, sosteneva che la Corte di merito avesse violato il principio di responsabilità genitoriale, avendo fatto riferimento unicamente alla condizione patrimoniale e reddituale del padre, senza effettuare le opportune valutazioni ed il necessario confronto con quella della madre. L’ex marito chiariva e documentava come il totale mensile delle spese a suo carico superava di molto il suo reddito: a suo carico c’era il pagamento del mutuo della casa già familiare, che era stata assegnata alla ex moglie, oltre che all’assegno di mantenimento per i figli minori che lo stesso sosteneva in base alla sentenza impugnata.
Lo stesso eccepiva altresì che entrambi gli ex coniugi risultavano comproprietarie al 50% di un immobile inserito nel fondo patrimoniale così come la casa già familiare, per il quale la ex moglie, pur utilizzandolo regolarmente per vacanze invernali ed estive anche con il suo nuovo compagno, da diverso tempo non sosteneva più alcuna spesa.
Pertanto, il ricorrente lamentava, in definitiva, la violazione del principio della proporzionalità del contributo dei genitori al mantenimento dei figli, sulla base del mancato accertamento da parte del tribunale di prime cure circa l'agiata situazione economica della ex moglie, quale titolare di enormi ricchezze: la stessa come risultava dalle sue dichiarazioni dei redditi, nel 2023 risultava titolare di un reddito pari ad Euro 103.247,00, reddito che era aumentato rispetto al 2021, quando era pari a soli Euro 768,00. La ex moglie aveva omesso di produrre la dichiarazione del 2024, nonostante nel 2020 avesse acquistato una villa, pagandola circa Euro 3.000.000,00.
Con il secondo motivo, l’ex marito denunziava la violazione e falsa applicazione degli artt. 92 e 96 c.p.c. e 337 quater, II c., cc, in relazione all'art. 360,1 c., n 3, per aver la Corte d'Appello deciso la condanna alle spese, nonostante che varie richieste e ricorsi (ex art. 708 e 709, cpc) della moglie erano state rigettate.
La Corte di Cassazione civile sez. I, con la sentenza del 12/01/2026, n.676, accoglieva i motivi del ricorso proposto dall’ex marito affermando i seguenti principi di diritto, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte di Appello:
“In tema di separazione personale dei coniugi, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole e dei figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, occorre accertare il tenore di vita della famiglia durante la convivenza matrimoniale a prescindere dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali godute, assumendo rilievo anche i redditi occultati al fisco, all'accertamento dei quali l'ordinamento prevede strumenti processuali ufficiosi, quali le indagini della polizia tributaria (Cass., n. 22616/2022).
In tema di contributo al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua bidimensionalità, da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dalla condizione di coniugio dei genitori - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni; dall'altro, vi è il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori per sostenere che ella disponga di ingenti risorse, ma devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (Cass., n. 2536/2024).” (Corte di Cassazione civile sez. I, con la sentenza del 12/01/2026, n.676)