Opposizione a decreto ingiuntivo: l'opposto può proporre domande nuove?

Con l'ordinanza n. 2274 del 4 febbraio 2026 la Corte di Cassazione ha ribadito il principio per cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo parte opposta può proporre una domanda, diversa da quella fatta valere in via monitoria, purchè essa si riferisca alla stessa vicenda sostanziale dedotta nella causa, attenga al medesimo sostanziale bene della vita e sia connessa a quella ab origine proposta.

Giovedi 12 Febbraio 2026

Precedente giurisprudenziale: Già Le Sezioni Unite hanno enunciato il suddetto principio con l'ordinanza n. 26727/2024: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione”.

Il caso: Alfa Spa proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bari su richiesta della Banca Delta spa con cui si ingiungeva il pagamento di €. 1.767.120,00, a titolo di pagamento della fattura emessa dalla società Beta spa e da questa ceduta alla Banca in virtù di un rapporto per anticipazioni su fattura.

L’opponente deduceva l’insussistenza del credito eccependo ipreliminarmente che non risultava provata l’esistenza del Sal a cui si riferiva la fattura.

La Banca, costituendosi in giudizio, chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo e, in via subordinata, la condanna di Alfa Spa al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. patiti in ragione del comportamento omissivo da questa tenuto a seguito della notifica della cessione di credito, in violazione dei principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175,1176 e 1375 c.c., in particolare chiedendo il pagamento dei danni per €. 367.090,00 o altra somma dovuta.

Primo grado: Il Tribunale annullava il decreto ingiuntivo, rilevando che la Banca, a fronte dell’allegazione da parte dell’opponente dell’inesistenza del credito, non aveva fornito la prova dell’esistenza del 21° Sal; la Banca proponeva appello, censurando la sentenza del Tribunale per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c, attesa la mancata statuizione in ordine alla richiesta di accertamento della responsabilità di per violazione degli artt. 1175,1176 e 1375 c.c. e di condanna al risarcimento danni.

Appello: La Corte d'Appello rigettava l'impugnazione, ritenendo che, anche se vi era stata l’omissione di pronuncia da parte de Tribunale, la domanda di risarcimento danni era comunque inammissibile perché nuova rispetto a quella di pagamento del credito oggetto di cessione e non giustificata dalla posizione processuale dell’appellata, che non aveva proposto domande riconvenzionali o eccezioni determinanti un ampliamento dell’originario thema decidendum.

Cassazione: La Banca ricorre in Cassazione, che, nell'accogliere il ricorso, evidenzia che a seguito di una evoluzione giurisprudenziale, si è affermato il principio per cui:

a) in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto;

b) la condizione è che tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c. ;

Decisione.

  • la Corte d’Appello ha errato nel dichiarare l’inammissibilità della domanda subordinata di risarcimento danni avanzata dalla parte opposta in quanto domanda nuova rispetto a quella di pagamento del credito formulata nel ricorso monitorio;

  • la Corte distrettuale avrebbe dovuto accertare se la vicenda sostanziale dedotta nella causa e fatta valere con la proposizione della nuova domanda attenesse al medesimo sostanziale bene della vita e fosse connessa a quella ab origine proposta.

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