Cassazione: accordi traslativi di beni immobili e obblighi di mantenimento dei figli

Cassazione civile Sez. II, Sentenza n. 21736 del 23/09/2013.
Venerdi 18 Ottobre 2013

La sentenza della Corte di Cassazione n. 21736 del 23/09/2013 esamina e risolve positivamente la questione della validità ed efficacia di convenzioni  tra i coniugi volte a disciplinare i rapporti patrimoniali delle parti in sede di separazione consensuale o divorzio, prevedendo il trasferimento di determinati beni mobili e immobili in favore del coniuge e/o dei figli.

 

Sul punto la Cassazione ha confermato ed ampliato alcuni principi di diritto, in parte già  espressi in pronunce precedenti:

 

1) Le pattuizioni intervenute tra coniugi, che abbiano in corso una separazione consensuale, con cui si obblighino a trasferire determinati beni facenti parte della comunione legale, successivamente od in vista dell'omologazione della loro separazione personale consensuale non integra nè una convenzione matrimoniale ex art. 162 c.c., che presuppone il normale svolgimento della convivenza coniugale e fa riferimento ad una generalità di beni anche di futura acquisizione, nè un contratto di donazione, avente come causa tipici ed esclusivi scopi di liberalità (e non l'esigenza di assetto dei rapporti personali e patrimoniali dei coniugi separati), bensì un diverso contratto atipico, con propri presupposti e finalità:

 

2) Tali pattuizioni, convenute dai coniugi prima del decreto di omologazione e non trasfuse nell'accordo omologato, possono avere validità solo quando assicurino una maggiore vantaggiosità all'interesse protetto dalla norma (ad esempio concordando un assegno di mantenimento in misura superiore a quella sottoposta ad omologazione), o quando concernano un aspetto non preso in considerazione dall'accordo omologato o quando contengono clausole meramente specificative dell'accordo stesso, mentre non è consentito ai coniugi incidere sull'accordo omologato con soluzioni alternative di cui non sia certa a priori la uguale o migliore rispondenza all'interesse tutelato,  attraverso il controllo giudiziario di cui all'art. 158 c.c.

 

3) In quest'ottica la Suprema Corte, nell'esaminare una convenzione, intervenuta tra due coniugi con scrittura privata anteriore alla omologazione del verbale di separazione, ove si prevedeva il trasferimento a titolo gratuito di un cospicuo patrimonio ai figli,  ne confermava la validità ed efficacia proprio perchè garantiva, nel comune intento delle parti, il conseguimento di un risultato solutorio degli obblighi di mantenimento dei figli gravante sui genitori, non in contrasto con norme imperative di legge o con diritti indisponibili dei due coniugi;

 

4) Più volte, peraltro, gli Ermellini hanno ribadito la possibilità che l'obbligo di mantenimento dei figli minori, o maggiorenni non autosufficienti, possa essere adempiuto dai genitori in sede di separazione personale o divorzio mediante un accordo che in luogo di una prestazione patrimoniale periodica (od in concorso con essa) attribuisca o li impegni ad attribuire ai figli la proprietà di beni mobili od immobili.

 

Testo integrale della sentenza

 

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