Con la sentenza n. 1822 del 04/02/2026, il Tribunale di Napoli ha stabilito che è illegittima la delibera assembleare con cui si pongono a carico di un condomino, in regola con i pagamenti, quote condominiali già versate, per coprire debiti maturati da altri condomini morosi, salvo il caso di unanimità dei consensi o di comprovata urgenza, con conseguente obbligo di restituzione delle somme anticipate.
| Lunedi 6 Luglio 2026 |
La sentenza offre un chiarimento utile sul rapporto tra il potere deliberativo dell'assemblea e i limiti posti a tutela del condomino in regola con i pagamenti. Il Tribunale delimita con precisione i casi in cui è possibile addossare a un condomino non moroso il peso di debiti condominiali maturati per l'inadempimento di altri: solo con l'unanimità dei consensi oppure, secondo un orientamento più permissivo, in presenza di un'urgenza improrogabile, e comunque con salvezza del diritto alla restituzione.
Tizio, condomino del Condominio Alfa, ha impugnato dinanzi al Tribunale di Napoli la delibera assembleare che, nell'approvare il piano di riparto delle quote necessarie a coprire alcune fatture Eni rimaste insolute, gli richiedeva il pagamento di somme relative a bollette del 2014 e del 2015. Tizio aveva già versato tempestivamente la propria quota per quelle annualità, come risultava dai rendiconti consuntivi già approvati dall'assemblea.
A sostegno della domanda di annullamento, Tizio ha evidenziato che:
Il Condominio Alfa si è costituito chiedendo il rigetto della domanda, sostenendo che il debito derivasse da incrementi di costi non preventivati, riconducibili a spese impreviste e urgenti, per le quali sarebbe stato possibile dirottare importi originariamente destinati alle spese ordinarie. In via subordinata, ha chiesto che venisse comunque riconosciuto un credito residuo in proprio favore, per la differenza tra quanto complessivamente richiesto e quanto realmente dovuto.
Il Tribunale ha accolto il ricorso, osservando anzitutto che la documentazione in atti dimostrava che Tizio aveva già pagato le quote condominiali a lui addebitate nei rendiconti 2014 e 2015 relative ai debiti con il fornitore Eni, tanto da risultare privo di qualsiasi debito verso il condominio alla fine del 2023. Gli importi oggetto della delibera impugnata, invece, riguardavano proprio le medesime fatture già coperte dai pagamenti di Tizio.
Il giudice ha inoltre rilevato che:
Su queste basi, il Tribunale ha affermato che l'assemblea aveva di fatto chiesto a un condomino in regola con i pagamenti di contribuire, al posto dei morosi, a un debito condominiale che non gli era imputabile. Una simile decisione, ha chiarito il giudice, potrebbe essere legittimamente assunta solo con l'unanimità dei consensi oppure, secondo un orientamento di merito meno restrittivo, in presenza di un'urgenza improrogabile di reperire altrove le somme necessarie, come nel caso di azioni esecutive intraprese da creditori del condominio. Il Tribunale ha peraltro dato atto che tale orientamento si fonda su pronunce della Cassazione riferite alla disciplina precedente alla riforma del condominio, e che, alla luce dell'attuale art. 63 disp. att. c.c., i creditori possono agire nei confronti dei condomini in regola solo dopo aver escusso quelli morosi.
Anche a voler seguire l'orientamento meno restrittivo, tuttavia, resta fermo il diritto del condomino che abbia anticipato somme in luogo dei morosi a ottenerne la restituzione in sede di conguagli e rendiconti: facoltà che, nel caso esaminato, la delibera aveva invece escluso. L'assemblea ha quindi superato i limiti dei poteri riconosciuti dalla legge, fondando la propria decisione su un presupposto fattuale smentito dalla documentazione prodotta in giudizio. Il Tribunale ha infine respinto la domanda subordinata del condominio volta a far accertare un proprio credito residuo verso Tizio, rilevando la carenza di interesse in assenza di contestazioni sul punto e in mancanza di una corrispondente domanda di restituzione da parte dell'attore.