Condominio: la contrarietà alle pattuizioni volontarie non è motivo d'invalidità della delibera.

Commento alla Sentenza del Tribunale di Genova n. 3769 del 14 dicembre 2016.
Martedi 7 Febbraio 2017

A mezzo di una procedura stragiudiziale di mediazione, alcuni condomini avevano determinato quale sarebbe dovuta essere la procedura di affidamento ed esecuzione di futuri lavori che il condominio avrebbe dovuto affrontare: secondo i promotori di tale accordo, quanto ivi stabilito avrebbe dovuto essere applicato in sede di assemblea condominiale per la decisione dell'affidamento degli incarichi di lavoro.

Sennonché l'assemblea convocata e preposta alla detta delibera di affidamento lavori aveva, a contrario, approvato una delibera non applicando le modalità prescelte e comunque in contrasto con le stesse: i condomini, quindi, impugnavano la delibera lamentando anche violazione di legge in ordine ai quorum sia costitutivi sia deliberativi.

In particolare, posta addirittura la mancanza di approvazione dei lavori da effettuare, non si riteneva possibile, da parte degli istanti, nemmeno sottoporre all'impresa scelta il capitolato così come determinato in sede di volontaria e stragiudiziale mediazione, in sua piena e totale violazione.

Per il Giudice adito, però, la contrarietà alle pattuizioni volontarie non può nemmeno costituire in astratto motivo d'invalidità della delibera, al più configurandosi un inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. o ex art. 1453 c.c. e pertanto il vizio essere sollevato con differenti domande e strategie processuali.

Peraltro, gli accordi richiamati non sono parsi al Giudice adatti a fissare inderogabilmente una sequenza procedimentale di affidamento dell'incarico e quindi difficilmente è stato possibile ravvisare una violazione nell'approvare un capitolato di lavori inteso come elaborazione di semplici preventivi.

Anche il difetto di quorum lamentato, non è stato ammesso poiché risultava essere presente la maggioranza costitutiva di un terzo del valore dell'edificio e di un terzo dei partecipanti al Condominio ed anche quella deliberativa essendo stata votata la decisione dalla maggioranza degli intervenuti rappresentanti almeno un terzo del valore dell'edificio così come prescritto dall'art. 1136, terzo comma, c.c.

Tra l'altro, contrariamente a quanto sollevato dagli attori, non si è potuta nemmeno applicare la deroga ai quorum prevista dall'art. 26 comma 5 della Legge n. 10/1991 in quanto riguardante solo le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolamentazione ed il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento: caso di specie non all'oggetto della delibera che, invece, riguardava l'approvazione di capitolati sulla cui base acquisire preventivi di spesa da diverse imprese edili.

Sulla doglianza, infine, relativa alla falsità del verbale per avere indicato come favorevoli voti che tali non erano e per aver conteggiato come valide votazioni mere astensioni, il Giudice obietta che, in mancanza di proposizione di idonea querela di falso ex art. 221 c.p.c., il verbale di assemblea fa piena prova di quanto ivi attestato e contenuto.

Rigettando, quindi, le domande attoree, il Giudice ribadisce che gli accordi preventivi, seppur non adottati in assemblea, non hanno affatto inficiato la delibera impugnata che rimane valida ed efficace a tutti gli effetti e condanna gli istanti alla rifusione delle spese di causa affrontate dal Condominio convenuto.

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