Il Ministro della Giustizia ha finalmente predisposto ed inviato al Consiglio dei Ministri per l'approvazione la bozza del disegno di legge sull'equo compenso”, sollecitato dall'Avvocatura e più volte annunciato.
Lunedi 6 Febbraio 2017 |
Nella relazione illustrativa si evidenzia la finalità del disegno di legge, che è volto a porre rimedio a talune situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra professionisti legali e clienti cd. forti come banche e assicurazioni.
In tali convenzioni il regolamento contrattuale spesso “si caratterizza per la presenza di una o più clausole di natura vessatoria che determinano un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente prevedendo un compenso non equo corrisposto al professionista”; in sintesi le disposizioni del ddl:
Art. 1) Oggetto:
- la tutela riguarda il compenso degli avvocati iscritti all'albo nei rapporti contrattuali con soggetti diversi dai consumatori o dagli utenti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 206 del 2005; quindi, sono esclusi i rapporti tra avvocati e cittadini “ordinari”, qualificabili come “consumatori”.
- per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto, alle caratteristiche della prestazione legale, anche tenuto conto dei compensi previsti dal decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Art. 2) Clausole vessatorie:
Si considerano vessatorie le clausole che all’interno di una convenzione stipulata tra un avvocato e uno dei soggetti di cui all’articolo 1 determinano un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente prevedendo un compenso non equo.
Si presumono in ogni caso vessatorie fino a prova contraria le clausole che comportano un compenso non equo e che consistono:
a) nella riserva al committente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
b) nell’attribuzione al committente della facoltà di recedere dal contratto senza congruo preavviso;
c) nell’attribuzione al committente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
d) nell’attribuzione al committente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l’avvocato deve prestare a titolo esclusivamente gratuito;
e) nell’anticipazione delle spese della controversia a carico dell’avvocato;
f) nella pattuizione di clausole che impongano all’avvocato la rinuncia al rimborso delle spese;
g) nella pattuizione di termini di pagamento superiori ai sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del committente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
h) nella pattuizione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del committente, preveda che al legale sia riconosciuto solo il minore importo previsto in convenzione, anche nel caso che le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte;
i) nella pattuizione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata col medesimo committente, preveda che la nuova disciplina sui compensi si applichi, se inferiore a quella prevista nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti e/o fatturati.
Nullità parziale: è sancita la nullità di ogni clausola o patto vessatorio stipulato ai sensi dei commi precedenti che preveda un compenso non equo; la nullità, che è ad esclusivo vantaggio del legale, può essere rilevata d'ufficio dal Giudice, ferma restando la validità del restante contratto.
L'avvocato quindi potrà ricorrere al giudice per accertare la natura vessatoria della pattuizione: una volta accertata e dichiarata la nullità della clausola vessatoria, il giudice ha il compito di determinare l’equo compenso tenendo conto dei parametri previsti dal decreto in materia adottato ai sensi dell’art. 13, comma 6, L. n. 247 del 2012, oltre che della quantità e della qualità del lavoro svolto, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione legale prestata in concreto.