Codice della crisi d’impresa e dell'insolvenza: step 3

Giovedi 13 Giugno 2019

L'accesso ad una procedura di regolamento di crisi o insolvenza avviene ad istanza del debitore, degli organi societari con funzione di vigilanza, dei creditori ovvero del pubblico ministero con ricorso ex art. 37 co.2 CCII.

Il ricorso, avanti il competente tribunale in composizione collegiale, permetterà l'accesso alla prescelta procedura di regolazione di crisi ed insolvenza che condurrà all'omologazione o meno del concordato preventivo, degli accordi di ristrutturazione dei debiti ovvero della liquidazione giudiziale, procedure dettagliatamente individuate nella sezione II del CCII agli art. 40 -53.

Successivamente all'avvio delle procedure di cui sopra sono esperibili misure cautelari o protettive che ex art. 54 co. 1 CCII il tribunale può, su istanza di parte attuare attraverso l'emissione dei provvedimenti ritenuti “ più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale o che omologa il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione dei debiti” .

In siffatta maniera gli stessi creditori coinvolti non potranno più iniziare o proseguire azioni cautelari od esecutive sul patrimonio del debitore, saranno interrotte le prescrizioni e non si avranno decadenze di sorta.

Le misure protettive possono essere richieste dal debitore o imprenditore in stato di crisi non solo in costanza di apertura di trattative ma anche prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione e, sulla loro concessione, durata, revoca deciderà con decreto il giudice, se del caso anche successivamente all'udienza di comparizione delle parti.

Ai fini dell'applicabilità delle misure cautelari, ex art. 55 CCII, il giudice dati i documenti depositati ed espletati gli atti di istruzione ritenuti più adeguati, provvede senza previa audizione delle parti con decreto motivato laddove ritenga che “ la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento”.

Nel novero degli strumenti di regolazione della crisi vi sono :

a) procedure stragiudiziali che richiedono l'esclusivo accordo tra debitore e creditore, necessariamente corredato da relazione di fattibilità economica e veridicità dei dati aziendali rilasciata da un professionista indipendente:

  1. accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento, i cui atti e contratti realizzati in funzione ed esecuzione dell'accordo dovranno essere provati per iscritto ed avere data certa, anche con pubblicazione del piano sul registro delle imprese;

b) procedure stragiudiziali soggette ad omologazione previo parere di fattibilità economica e veridicità dei dati aziendali rilasciata da un professionista indipendente:

  1. accordi di ristrutturazione dei debiti;

  2. convenzione in moratoria;

  3. transazione fiscale ed accordi su crediti contributivi;

c) procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento che richiedono sempre e comunque analisi di fattibilità da parte dell'OCC ( Organismo di composizione della Crisi ) e successivo decreto di omologa del tribunale competente - se concesso:

  1. procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

  2. concordato minore;

  3. concordato preventivo;

d) procedure giudiziali:

  1. liquidazione giudiziale;

  2. concordato nella liquidazione giudiziale;

  3. liquidazione coatta amministrativa;

  4. esdebitazione del sovraindebitato;

e) procedure stragiudiziali per crisi od insolvenza di gruppo con cui più imprese in stato di crisi o di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo ed aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano potranno muovere unica procedura:

  1. concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo;

f) procedure giudiziali di gruppo:

  1. liquidazione giudiziale di gruppo con cui ex art. 287 CCII "più imprese in stato di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo ed aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano, possono essere assoggettate, in accoglimento di un unico ricorso, dinanzi ad un unico tribunale, ad una procedura di liquidazione giudiziale unitaria" ;

Pagina generata in 0.103 secondi