Flat tax al 7% per pensionati che trasferiscono la residenza in Italia

dott. Luca De Franciscis.

I pensionati che hanno avuto la residenza fuori del territorio italiano, negli ultimi cinque anni, possono acquisire la residenza fiscale nel Sud Italia e beneficiare della tassazione fissa delle imposte nella misura ridotta al 7% (come una Flat tax).

Venerdi 14 Giugno 2019

L’incentivo è per le persone fisiche titolari di redditi da pensione, erogati da soggetti esteri che trasferiscono la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni del Mezzogiorno d’Italia: Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia.

Tutti i cittadini che hanno avuto la residenza all’estero per almeno cinque anni e, quindi, anche i cittadini italiani, che vogliono rientrare nel loro paese, possono usufruire della tassazione ridotta trasferendo la residenza in un paese del Sud con popolazione non superiore a 20.000 abitanti.

Questo tipo di agevolazione è contenuto nel comma 273 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, in vigore dal 1° gennaio 2019 e trova motivazione nell’incentivare la popolazione dei pensionati residenti all’estero a vivere in Italia, pagando un’imposta ridotta al minimo.

L’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 167878, ha fornito le modalità operative per optare per il regime d’imposta sostitutiva al 7% e chiarisce che l’opzione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi, riferita al periodo d’imposta in cui i cittadini hanno trasferito la residenza fiscale, in uno dei paesi delle sette regioni del Sud, sopra indicate, ed è efficace a decorrere dal periodo d’imposta 2019.

Il regime opzionale dell’imposta sostitutiva riguarda qualsiasi categoria di reddito prodotto all’estero, a partire dalla pensione.

Viene chiarito che nella dichiarazione dei redditi, che presenterà l’anno successivo al trasferimento della residenza fiscale, deve indicare:

  1. Lo status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a cinque periodi d’imposta precedenti l’inizio di validità dell’opzione;

  2. La giurisdizione, o le giurisdizioni, in cui ha avuto l’ultima residenza fiscale dell’esercizio di validità dell’opzione, tra quelle in cui sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa nel settore fiscale;

  3. Gli Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva ai sensi del comma 8 dell’art. 24-ter del TUIR; (il provvedimento precisa che può essere esercitata anche nelle dichiarazioni relative ai periodi di imposta successivi a quello di esercizio dell’opzione e possono essere integrati da ulteriori Stati o territori in una dichiarazione dei redditi relativa a uno dei periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata esercitata la predetta facoltà)

Si riporta il testo del comma 8 del nuovo art. 24-ter del TUIR.

Le persone fisiche di cui al comma 1 possono manifestare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell'opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Ai fini dell'individuazione dello Stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri di cui all'articolo 23”. (l’art. 23 del TUIR prevede che i redditi dei non residenti si considerano come prodotti nel territorio dello Stato).

  1. Lo Stato di residenza del soggetto estero erogante i redditi di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a, del TUIR; Si riporta il testo del comma 2 dell’art 49, lett. a).

Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente: a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati; b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile”.

  1. L’ammontare dei redditi di fonte estera da assoggettare all’imposta sostitutiva di cui al comma 1 dell’articolo 24-ter del TUIR (il comma 1 richiama i pensionati esteri che trasferiscono la residenza fiscale).

I cittadini che richiedono la residenza fiscale in Italia devono documentare di essere stati iscritti all’AIRE negli ultimi cinque anni (Anagrafe Italiani residenti all’estero).

Per quanto riguarda il numero degli abitanti del paese, si tiene conto del dato ISTAT relativo al 1° gennaio dell’anno precedente l’opzione del pensionato estero.

Per il versamento dell’imposta sostitutiva (ridotta al 7%) bisogna provvedere a pagare in unica soluzione entro la data prevista per il saldo delle imposte sui redditi.

Il codice per versare con modello F24 sarà comunicato con successiva risoluzione. (il tempo c’è perché per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale nell’anno 2019, la dichiarazione ed il versamento andranno effettuati entro il 2020).

Il provvedimento intende favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei Comuni del Mezzogiorno con determinate caratteristiche demografiche, ma non si può sottacere che nelle regioni del Sud Italia, come sopra individuate, vi sono paesini di montagna e paesini di mare tra i più belli al mondo.

Utilità:

- Sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, aggiornato al 4 gennaio 2018, per consultare le singole convenzioni dei trattati internazionali.

- Per il disposto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate: provvedimento del 31 maggio 2019 n. 167878

Luca De Franciscis

dottore commercialista

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