Sono dovuti gli interessi sulle somme sottoposte a pignoramento o sequestro presso terzi?

Mercoledi 12 Giugno 2019

Le somme sottoposte a sequestro conservativo o a pignoramento presso terzi producono interessi ai sensi dell’art. 1282 codice civile accrescendo il compendio sequestrato o pignorato?

La questione è stata affrontata di recente dalla Corte di Cassazione con la sentenza nr. 15308/2019, pubblicata il 6 giugno scorso, con la quale i giudici di legittimità ha fornito risposta positiva ed affermato il seguente principio di diritto: “In caso di sequestro conservativo o di pignoramento di crediti, il terzo sequestratario o pignorato, costituito ex lege custode delle somme pignorate, è tenuto alla corresponsione degli interessi nella misura prevista dal rapporto da cui origina il credito pignorato e con le decorrenze ivi previste. Tali frutti civili si accrescono al compendio sequestrato o pignorato ai sensi dell’art. 2912 cod.civ.”.

Quindi, secondo i giudici di legittimità, nel caso in cui il terzo pignorato è tenuto a corrispondere gli interessi al debitore esecutato, questi vanno anche riconosciuti a vantaggio del creditore pignorante o sequestrante.

IL CASO: La vicenda approdata all’esame della Suprema Corte di Cassazione prende spunto da un procedimento penale nell’ambito del quale il Tribunale, a tutela dei crediti vantati dalle parti civili, disponeva il sequestro conservativo su conti correnti, depositi e valori mobiliari esistenti presso una banca ed intestati agli imputati.

Una volta emessa la condanna provvisionale, il sequestro conservativo veniva convertito in un pignoramento presso terzi e il CTU nominato dal giudice dell’esecuzione nel fare la ricognizione delle somme sequestrate per versarle in un unico libretto bancario, rilevava che la banca aveva trattenuto per sé le spese di custodia e non aveva corrisposto gli interessi sulle somme depositate.

Al termine delle operazioni peritali, il giudice dell’esecuzione assegnava le somme versate sul libretto. Pertanto, le parti civili convenivano in giudizio la banca chiedendo che quest’ultima venisse condannata al pagamento degli interessi e delle spese di custodia. La domanda veniva rigettata dal Tribunale, il quale osservava che gli attori, al fine di farsi riconoscere il diritto a percepire gli interessi avrebbero dovuto proporre opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell’esecuzione e non proporre un giudizio ordinario e, comunque, nessuna norma prevede che i crediti sequestrati sono produttivi di interessi.

La sentenza di prime cure veniva parzialmente riformata dalla Corte di Appello in sede di gravame proposto dagli attori rideterminando le spese di lite e confermando, quindi, la statuizione del Tribunale relativa agli interessi e alle spese di custodia. Avverso la decisione della Corte di Appello, le parti civili interponevano ricorso per cassazione, nel quale l’istituto bancario spiegava ricorso incidentale in merito alla nullità della procura conferita al legale dalle parti civili nel giudizio di appello.

LA DECISIONE: Con la decisione in commento, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di ius postulandi in capo al difensore che aveva sottoscritto l’appello con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e, ritenendo di particolare importanza la questione relativa alla produzione o meno degli interessi sulle somme sottoposte a sequestro o a pignoramento presso terzi, ha enunciato il suddetto principio di diritto ed osservato che:

  1. nel caso in cui il denaro di spettanza del debitore esecutato non è nella sua immediata disponibilità, ma costituisce oggetto di una prestazione che deve essere eseguita da un terzo in suo favore si procede con le forme del pignoramento presso terzi e l’oggetto del pignoramento non è il denaro contante ma il credito, come chiarito dall’art. 543 c.p.c., primo comma e dagli artt. 552, 553 e 554 c.p.c.;

  2. di conseguenza, il suddetto credito va assegnato in pagamento (ovvero venduto, nell’ipotesi prevista dall’art. 553, secondo comma , cpc), con tutte le caratteristiche degli accessori che derivano dalla sua fonte;

  3. nel caso in cui il credito pignorato tragga origine da una fonte che prevede il decorso degli interessi, questi devono essere inclusi nell’oggetto del pignoramento;

  4. quanto previsto dall’art. 2912 codice civile, secondo il quale il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenza e i frutti della cosa pignorata, trova applicazione anche per il pignoramento di crediti.

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