Nessuna nullità del giudizio in presenza di notifica presso un difensore domiciliatario momentaneamente inibito dall’esercizio della professione.
Così ha deciso la Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 32142 del 26 settembre 2025.
Martedi 30 Settembre 2025 |
Il caso: la Corte di appello di Venezia riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Venezia nei confronti di Mevia, imputata del reato previsto dagli artt.624 e 625, n.4, cod.pen., rideterminando la pena inflitta in mesi due di reclusione ed € 100,00 di multa, previo riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’art.62, n.4, cod.pen., valutata prevalente sulla contestata recidiva: l’imputata era stata osservata all’interno di un esercizio commerciale nell’atto di occultare merce all’interno di un borsone, recandosi poi alla cassa per pagare una sola parte di quanto prelevato all’interno degli scaffali.
La Corte distrettuale, inoltre, rigettava il motivo di gravame teso a ottenere la declaratoria di nullità del giudizio di primo grado per omessa rituale notifica del decreto di citazione, atteso che la notifica medesima era avvenuta presso un difensore già nominato di fiducia (Avv. Tizio) e che la stessa imputata aveva quindi provveduto a nominare un nuovo difensore con revoca del precedente, dimostrando di avere avuto piena conoscenza della pendenza del giudizio.
Mevia, tramite il proprio difensore, ricorre in Cassazione, lamentando la violazione degli artt. 157 e ss. cod.proc.pen., derivante dall’omessa notifica all’imputata del decreto di citazione del giudizio di primo grado in quanto:
l’imputata aveva eletto domicilio presso un difensore (Avv. Tizio) che, prima della notifica del decreto di citazione a giudizio, era stato sospeso dall’esercizio della professione forense
tale circostanza avrebbe determinato l’inidoneità del domicilio eletto con conseguente nullità della notifica ivi avvenuta del decreto di citazione nel primo grado di giudizio, anche perché operata presso un soggetto da ritenersi incapace a prestare assistenza legale ed essendo indifferente la circostanza, valorizzata dalla Corte territoriale, in base alla quale l’imputata aveva successivamente nominato altro difensore.
Per la Cassazione la censura è infondata:
a) il domicilio elettivo è il luogo specialmente indicato per riguardo a un determinato rapporto giuridico: questo speciale domicilio è volontario e determina il luogo di notificazione degli atti relativi all'affare per cui vi fu l'elezione;
b) il domiciliatario, dunque, può essere chiunque (non solo il difensore) purché non rifiuti tale funzione, conseguendone che l’Avv. Tizio non cessò la propria veste di domiciliatario sol perché sospeso disciplinarmente: difatti, per consolidata giurisprudenza gli effetti dell'elezione del domicilio da parte dell'imputato presso il difensore permangono anche se questi, successivamente, sia stato sospeso o cancellato dall'albo professionale, in quanto il domicilio può essere eletto anche presso una persona che non abbia la qualità di difensore o che l'abbia (anche solo temporaneamente) perduta, essendo tale atto distinto e diversificato, quanto ai fini, dalla nomina del difensore;
c) pertanto le notifiche all'odierno ricorrente andavano effettuate presso il domicilio eletto, non potendosi al fine utilizzare quale riferimento il difensore nominato d'ufficio ex art.97, comma 4, cod.proc.pen.: conseguendone, in conclusione, che nessuna nullità si è perfezionata in presenza di notifica presso un difensore domiciliatario momentaneamente inibito dall’esercizio della professione.