Valida la notifica al fax indicato sulla carta intestata se il legale non comunica che è stato dismesso

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 53476 del 24/11/2017 si pronuncia in merito alla validità della notifica di un atto al numero di fax del difensore, come riportato sulla sua carta intestata, risultato poi dismesso.

Giovedi 7 Dicembre 2017

Il caso: il Tribunale di Brescia, in funzione di tribunale del riesame, rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di M.M. avverso il decreto di sequestro preventivo dell'immobile intestato alla predetta emesso dal Giudice delle indagini preliminari presso il medesimo Tribunale.

Ricorre in Cassazione M.M.,in qualità di terza interessata alla quale le cose sono state sequestrate, la quale deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606 c.p.p. lett. c) in relazione agli artt. 178 e 179 c.p.p.

Per la ricorrente, infatti:

- l'avviso di fissazione dell'udienza del riesame era stato erroneamente notificato al numero di fax indicato sulla carta intestata del difensore di fiducia della ricorrente, ma tale utenza era stata dismessa da tempo da parte della predetta;

- l'attuale numero di fax utilizzato dal difensore era stato tempestivamente comunicato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia; una semplice verifica presso il singolo ordine forense avrebbe, quindi, consentito il reperimento di detto fax;

- a causa dell'errata notifica, il difensore non aveva preso contezza della data di fissazione dell'udienza e, di conseguenza, non vi aveva partecipato;

- il difensore quindi non aveva potuto effettuare le allegazioni documentali, che avrebbero dimostrato la lecita provenienza del denaro impiegato per l'acquisto dell'immobile oggetto di sequestro;

- pertanto la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza deve considerarsi nulla.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso in quanto :

- il difensore di M.M. depositava presso la cancelleria del Tribunale istanza di riesame e nomina a difensore di fiducia e procuratore speciale; entrambi gli atti venivano redatti su carta intestata dello studio contenente l'indicazione del proprio numero di fax;

- tra la data del deposito in cancelleria dell'istanza di riesame e la notifica della fissazione dell'udienza da parte della cancelleria decorrevano17 giorni senza alcuna comunicazione da parte del difensore in ordine alla modifica del numero di fax del proprio studio;

- successivamente alla notifica effettuata al numero di fax indicato sulla carta intestata ed andata a buon fine e prima dell'udienza fissata innanzi al Tribunale del riesame, non perveniva in cancelleria alcuna comunicazione che segnalasse che la numerazione del fax utilizzato non era quella dell'avvocato di M.M.;

- l'utenza del fax era indicata nel foglio di carta intestata utilizzato dal difensore per redigere il ricorso e, conseguentemente, la Cancelleria del Tribunale del riesame ha correttamente effettuato la notifica al difensore e all'interessata - domiciliata presso il difensore - al numero di fax risultante agli atti;

- per principio consolidato “ e' onere del difensore, in attuazione del generale dovere di adempiere con diligenza il mandato professionale, portare tempestivamente a conoscenza dell'autorità giudiziaria procedente ogni variazione dei propri recapiti - tra cui il numero di fax - onde consentire la regolare ricezione delle notificazioni”;

Allegato:

Cassazione penale Sez. VI Sentenza n. 53476 del 24/11/2017

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