Chi eccepisce la divisione pro quota del debito deve provare l'esistenza di altri coeredi

Giovedi 20 Agosto 2020

Per i debiti ereditari chi eccepisce l’esistenza di altri coeredi, nonché la divisione "pro quota" del debito ereditario, ha l’onere di provarne l’esistenza, la consistenza numerica (agli effetti della eccepita divisione del debito in proporzione della rispettiva quota ereditaria), il titolo alla successione e la stessa qualifica di eredi.

Questo è il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 17122/20 pubblicata 13 agosto 2020.

IL CASO: la vicenda esaminata dai giudici di legittimazione trae origine dal giudizio promosso da un avvocato nei confronti della moglie di un suo cliente che era deceduto, chiedendo al Tribunale di condannarla al pagamento del compenso professionale per l’attività svolta in favore del marito nel giudizio di separazione giudiziale, che poi era stato dichiarato estinto.

Il Tribunale accoglieva la domanda del legale. Avverso la sentenza del Tribunale, l’originaria convenuta interponeva ricorso per cassazione deducendo l’erroneità della decisione impugnata avendo il giudice di merito ritenuto la ricorrente l’unica erede del cliente dell’avvocato. Secondo quest’ultima, nell’ordinamento non esiste disposizione che stabilisca che in presenza di più chiamati all’eredità, chi accetti l’eredità e assuma così la qualità di erede debba pagare interamente un debito ereditario.

LA DECISIONE: La Cassazione, nel ribadire il suddetto principio, ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato, confermando, quindi, l’obbligo della ricorrente al pagamento in favore del legale del marito dell’intera somma ad esso spettante a titolo di compensi professionali per l’attività professionale svolta, in quanto nessuna prova era stata fornita dalla ricorrente in qualità di erede circa la qualità di eredi dei fratelli del marito.

Gli Ermellini hanno, altresì, ritenuto inconferente il riferimento operato dalla ricorrente all’orientamento che distingue l’ambito di operatività dell’art. 752 c.c., relativo ai rapporti tra coeredi, e quello dell’art. 754, secondo cui i creditori possono pretendere nei confronti di ciascun erede l’adempimento della prestazione divisibile in misura non eccedente la rispettiva quota ereditaria.

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