Buoni fruttiferi cointestati e libretti di risparmio: differenze ai fini del rimborso

Con l’ordinanza n. 4280/2022, pubblicata il 10 febbraio 2022, la Corte di Cassazione ha nuovamente affrontato la questione relativa alla sussistenza o meno del diritto del cointestatario superstite di un buono postale fruttifero contenente la clausola della pari facoltà di rimborso di incassare alla morte dell’altro cointestatario l’intera somma portata dal titolo.

Lunedi 14 Febbraio 2022

IL CASO: La vicenda approdata all’esame dei giudici di legittimità nasce dal rifiuto delle Poste Italiane agli eredi del cointestatario di 15 buoni postali fruttiferi contenenti la clausola di “pari facoltà di rimborso” di pagare le quote a loro spettanti per l’assenza di una degli eredi.

Pertanto, ottenuto il rifiuto gli eredi richiedevano ed ottenevano dal Tribunale un decreto ingiuntivo nei confronti delle Poste Italiane per il pagamento delle suddette somme. Contro il decreto ingiuntivo le Poste Italiane proponevano opposizione, che veniva rigettata dal Tribunale. Di diverso avviso la Corte di Appello la quale accoglieva il gravame proposto dalle Poste Italiane avverso la sentenza di primo grado con conseguente revoca del decreto ingiuntivo. I giudici della Corte territoriale, ritenevano applicabile nel caso di specie quanto disposto dal primo comma dell’art. 187 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 256/1989 in tema di libretti di risparmio per effetto del rinvio di cui all’art. 203, comma 1 dello stesso D.P.R. secondo il quale “il rimborso a saldo del credito del libretto (…..) cointestato anche con la clausola di pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto”.

Ritenendo errata la decisione della Corte di Appello, una dei coeredi proponeva ricorso per cassazione osservando che un buono postale fruttifero contenente la clausola di pari facoltà di rimborso costituisce una forma di comunione ordinaria in virtù del quale ciascuno dei comproprietari è legittimato a disporne. Pertanto, i giudici di seconda grado avrebbero dovuto disporre il pagamento in suo favore di quanto a lei dovuto pro quota, in qualità di erede.

LA DECISIONE: Il ricorso è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione, la quale nell’escludere l’applicabilità ai buoni postali fruttiferi dell’art. 187 del D.P.R. numero 256 del 1989, che riguarda i libretti di risparmio, per il tramite dell’art. 203 dello stesso decreto e che richiede la quietanza di tutti gli aventi diritto , lo ha accolto con rinvio alla Corte di Appello di provenienza per un nuovo esame, ribadendo il principio di diritto secondo il quale “ In materia di buoni postali fruttiferi cointestati e recanti la clausola "pari facoltà di rimborso", in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato ad ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento".

Secondo gli Ermellini:

  1. i buoni postali fruttiferi si caratterizzano per un marcato rafforzamento del diritto di credito dell'intestatario sulla somma portata dal documento ad ottenerne il rimborso "a vista". Quindi in presenza della clausola “pari facoltà di rimborso” ad essi non è applicabile quanto previsto per i libretti di deposito;

  2. la tesi sostenuta dalle Poste Italiane secondo la quale, nel caso di clausola "pari facoltà di rimborso" di buoni postali fruttiferi cointestati a due o più persone, il decesso di uno di essi precluderebbe il rimborso dell'intero agli altri, finirebbe per paralizzare proprio l'aspetto per il quale detti buoni, dotati della apposizione della menzionata clausola, si caratterizzano;

  3. è irrilevante la funzione di protezione dell’erede o dei coeredi del cointestatario dei buoni postali in quanto quest’ultimo, una volta venuto a conoscenza dell’esistenza di buoni postali intestati anche ai propri danti causa, può far valere i propri diritti agendo davanti al giudice ordinario nei confronti del coerede per vedersi riconoscere le somma a lui spettante.

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