La mancanza di informazioni integra una vera e propria impossibilità giuridica di esercitare il diritto, impedendo così il decorso della prescrizione e legittimando il risparmiatore ad ottenere da Poste tanto il rimborso del capitale inizialmente investito, quanto il pagamento degli interessi medio tempore maturati.
| Mercoledi 8 Aprile 2026 |
La sentenza n. 260/2026 del Tribunale di Massa, depositata dal Giudice dott.ssa Sara Palumbo in data 28/03/2026, affronta nuovamente il tema della decorrenza della prescrizione dei buoni fruttiferi postali (BFP) e del ruolo degli obblighi informativi gravanti su Poste Italiane S.p.A. alla luce del D.M. 19 dicembre 2000.
La decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale che tende a valorizzare la tutela del risparmiatore e la funzione “auto-esaustiva” della documentazione consegnata al momento della sottoscrizione, offrendo un contributo significativo al dibattito – tutt’altro che sopito – sulla decorrenza della prescrizione e sugli obblighi informativi gravanti su Poste Italiane S.p.A. alla luce del D.M. 19 dicembre 2000, sottolineando come, in assenza di un’adeguata informazione, la prescrizione dei buoni fruttiferi postali non decorre.
Si tratta di un precedente rilevante per tutti i risparmiatori che si trovano in situazioni analoghe, soprattutto per i buoni emessi dopo il 2000, quando il legislatore ha introdotto obblighi informativi più rigorosi.
La controversia trae origine dalla richiesta di rimborso di tre buoni fruttiferi postali serie AA5, emessi il 07/12/2002. Poste Italiane eccepiva l’intervenuta prescrizione decennale, mentre l’intestataria, rappresentata dall’avv. Federica Dorgia del Foro della Spezia, sosteneva di non aver mai ricevuto né il foglio informativo da cui desumere la scadenza dei buoni e, per l’effetto, il momento da cui far decorrere il loro termine di prescrizione.
Il Giudice di Pace di Pontremoli – dott. Rino Tortorelli – aveva accolto in primo grado la domanda della risparmiatrice, sempre assistita dall’avv. Dorgia, ritenendo che la mancata consegna delle informazioni essenziali impedisse il decorso della prescrizione. Poste Italiane proponeva appello, sostenendo per contro che i buoni erano già prescritti.
Il Tribunale (in secondo grado) ha confermato integralmente la decisione di primo grado, aderendo all’orientamento sostenuto dall’avv. Dorgia secondo cui la mancanza di informazioni essenziali integra una vera e propria impossibilità giuridica di esercitare il diritto, impedendo così il decorso della prescrizione e legittimando il risparmiatore ad ottenere da Poste tanto il rimborso del capitale inizialmente investito, quanto il pagamento degli interessi medio tempore maturati.
La sentenza richiama il consolidato orientamento delle Sezioni Unite (Cass., SS.UU.,11 febbraio 2019, n. 3963), secondo cui i BFP non sono titoli di credito, bensì titoli di legittimazione, la cui disciplina è integralmente rimessa ai decreti ministeriali.
Per i buoni emessi nel 2002 trova applicazione il D.M. 19/12/2000, che prevede a carico dell’ente emittente due obblighi specifici:
Nel caso concreto, Poste non ha dimostrato né la consegna del foglio informativo né l’avvenuta pubblicità delle condizioni.
Il Tribunale sottolinea come tali obblighi siano parte integrante della struttura del rapporto e non meri adempimenti formali, finalizzati a garantire al risparmiatore di disporre di un set informativo completo e autosufficiente per decidere come investire e come e quando disinvestire i propri risparmi, senza necessità di ricorrere a fonti esterne.
Il nodo interpretativo riguarda il fatto che la mancata consegna del foglio informativo integra un’impossibilità giuridica di esercitare il diritto, ai sensi dell’art. 2935 c.c., con conseguente mancato decorso della prescrizione.
Il Tribunale di Massa aderisce all’orientamento che valorizza la funzione protettiva del D.M. 2000, affermando che «…Il compendio normativo richiede che le informazioni consegnate al risparmiatore siano autoesaustive; la loro assenza determina l’impossibilità di esercizio del diritto…».
Questo perché, a parere del Giudice, sarebbe “distonico” pretendere che il risparmiatore cerchi informazioni altrove, quando la normativa impone a Poste di fornirle in modo chiaro e completo, poiché la funzione del foglio informativo non è meramente descrittiva, ma strutturale rispetto alla possibilità stessa di esercitare il diritto alla riscossione.
La decisione respinge quindi la tesi dell’autoresponsabilità del risparmiatore, secondo cui l’investitore dovrebbe attivarsi autonomamente per reperire le informazioni mancanti. Tale impostazione viene ritenuta incompatibile con la ratio del D.M. 2000, che mira, per contro, a garantire un’informazione immediata, chiara e completa, soprattutto in considerazione della natura “popolare” dei buoni postali fruttiferi quali strumenti destinati ad un pubblico per nulla specializzato.
La sentenza si colloca quindi in un orientamento che tende:
La decisione del Tribunale di Massa rappresenta un ulteriore passo verso un orientamento giurisprudenziale che valorizza la tutela del risparmiatore e attribuisce agli obblighi informativi un ruolo determinante nella decorrenza del termine prescrizionale dei BFP, confermando il principio secondo cui, in assenza di prova di consegna del foglio informativo e dell’esposizione dell’avviso ex art. 6 D.M. 2000, la prescrizione non decorre.
Tale principio è destinato ad avere un impatto significativo sulla prassi contenziosa e sulla gestione dei rapporti da parte di Poste Italiane, andando ad aggiungere un ulteriore tassello alla definizione di un orientamento consolidato, secondo il quale senza foglio informativo, la prescrizione dei BFP non decorre!