Il timbro apposto sulla corrispondenza consegnata dal soggetto di posta privata non ha data certa.

Sabato 18 Febbraio 2017

Con il Decreto Legislativo 22 luglio 1999 nr. 261, emanato in attuazione della direttiva 97/67/CE, l’Italia ha liberalizzato i servizi postali, consentendo alle imprese private di svolgere l’attività di fornitore del servizio postale, previo rilascio di un’apposita licenza da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

Le suddette imprese, secondo la normativa vigente, , non possono svolgere il servizio riguardante le notificazioni o le comunicazioni di atti a mezzo posta, connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20/11/1982 n. 890 e successive modificazioni.

Tale ultimo servizio è stato affidato, in via esclusiva, al fornitore del servizio universale che fornisce l’intero servizio sul territorio nazionale oggi gestito da Poste Italiane.

In virtù della suddetta normativa alla data apposta sulle lettere spedite dai soggetti di posta privata è attribuita o meno la data certa? A questa domanda ha recentemente risposta la Corte di Cassazione con la sentenza nr. 26778/2016 del 22/12/2016 della Prima Sezione Civile.

Nel caso trattato dai Giudici di Legittimità, un’assicurazione era stata esclusa dal passivo del fallimento di una società fallita per un credito fondato su una polizza fideiussoria sottoscritta da quest’ultima. Avverso il provvedimento di esclusione, l’assicurazione aveva proposto opposizione. L’opposizione era stata rigettata in quanto la documentazione prodotta era priva di data certa anteriore alla sentenza dichiarativa del fallimento essendo il timbro su alcune missive scambiate tra l’assicurazione e il terzo garantito apposto da una società privata di gestione del servizio di posta. L’assicurazione ha proposto ricorso per Cassazione fondato su un solo motivo per violazione dell’articolo 2704 del codice civile e del Decreto Legislativo 22 luglio 1999 n. 261, in quanto il Tribunale aveva ritenuto che il timbro apposto sulle lettere dal gestore del servizio di posta privata non fosse idoneo a conferire la data certa. Nessuna difesa veniva svolta dal fallimento resistente. La Cassazione ritenendo corretta la decisione del Tribunale ha rigettato il ricorso.
I Giudici di legittimità hanno ha statuito che “tutti i fornitori di servizi postali all’attualità possono certamente eseguire “invii postali”, cioè curare la trasmissione della corrispondenza – fatta eccezione per gli atti giudiziari -, ma l’eventuale timbro datario apposto sul plico consegnato dal mittente non può valere a rendere certa la data di ricezione, trattandosi qui di una attività d’impresa resa da un soggetto privato, il cui personale dipendente non risulta munito di poteri pubblicistici di certificazione della data di ricezione della corrispondenza trattata”.
Quindi, secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, è possibile inviare lettere tramite il gestore di posta privata, ma al timbro apposto sul plico consegnato da quest’ultimo non può essere conferita la qualifica di data certa della ricezione, in quanto l’attività è svolta da una società privata al cui personale dipendente non sono riconosciuti i poteri pubblicisti di certificazione della data certa sulla corrispondenza inviata e consegnata. Pertanto, qualora ci si trovi difronte alla necessità di interrompere una prescrizione di un diritto e/o è necessario attribuire alla missiva la data certa, l’unica strada percorribile è quella di usare i servizi offerte da Poste Italiane.
Allegato:

Cassazione civ. Sez. I Sentenza del 22/12/2016 n.26778

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