Cassazione civile Sez. I Sentenza del 22/12/2016 n.26778

Sabato 18 Febbraio 2017

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Segue un'anteprima del testo:

  REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato - rel. Presidente -

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere -

Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere -

Dott. FERRO Massimo - Consigliere -

Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14274-2010 proposto da ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A., (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Santo Spagnolo, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sveva Bernardini in Roma, via Cicerone 49;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., (C.F. (OMISSIS)), in persona del curatore pro tempore;

- intimato -

il decreto del Tribunale di Catania, depositato il giorno 8 aprile 2010 nel procedimento iscritto al n.r.g. 6385/2009;

Sentita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 6 ottobre 2016 dal Presidente relatore dott. Renato Bernabai;

udito l'avv. Fabrizio De Marzi per la ricorrente;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Assicurazioni Generali s.p.a. impugna il decreto del Tribunale di Catania depositato il giorno 8 aprile 2009, che respinse la sua opposizione allo stato passivo del fallimento della (OMISSIS) s.r.l., dal quale era stato escluso un suo credito di circa 100 mila euro, vantato in ragione di una polizza fideiussoria sottoscritta dalla società poi fallita.

Secondo il tribunale tutta la documentazione prodotta dall'opponente era priva di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, non soccorrendo come prova il timbro apposto dal gestore di un servizio di posta privata su alcune lettere scambiate tra il terzo garantito e la società assicuratrice.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo.

Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 2704 c.c. e del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, avendo il tribunale erroneamente ritenuto che il timbro apposto dal gestore di un servizio di posta privata non fosse idoneo a conferire data certa alle missive sulle quali risultava apposto. ...

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