Con l’ordinanza n. 17122/2022, pubblicata il 26 maggio 2022, la Corte di Cassazione si occupata della questione relativa alla decorrenza degli interessi che maturano sui compensi spettanti agli avvocati per l’attività svolta in favore dei propri clienti.
Lunedi 30 Maggio 2022 |
IL CASO: La vertenza nasce dal ricorso ex art. 702 bis c.p.c. promosso da un avvocato nei confronti di due suoi cliente al fine di farsi riconoscere il diritto ad ottenere i compensi professionali per l’attività svolta nei confronti di questi ultimi.
La domanda del legale veniva accolta dal Tribunale il quale condannava i convenuti al pagamento in suo favore di una somma residua tenuto conto dei versamenti che erano stati effettuati nelle more. Venivano liquidati anche gli interessi ai sensi dell’art. 1284 del Codice Civile decorrenti dalla data della domanda al saldo.
Avverso il provvedimento emesso dal Tribunale proponeva ricorso per cassazione il legale deducendo, fra l’altro, in merito agli interessi riconosciuti, la violazione dell’art. 1282 e dell’art. 1284 del Codice Civile. Secondo il legale, il Tribunale aveva errato nel riconoscere gli interessi sul capitale residuo liquidato e non sul capitale originariamente richiesto.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, in difformità della proposta del Consigliere Relatore, ha ritenuto il motivo fondato e nell’accoglierlo, con rinvio al Tribunale di provenienza per un nuovo esame, ha richiamato il principio di diritto secondo il quale “nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c., competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore, sicché è priva di fondamento la deduzione del ricorrente secondo cui l'attribuzione degli interessi sulla somma liquidata all'esito del processo sommario, ma a far data dalla domanda sarebbe per lui pregiudizievole”. (Cass. n. 8611 del 2022).
Pertanto, hanno concluso gli Ermellini, tutte le volte in cui per effetto di versamenti effettuati in corso di causa, il credito originariamente vantato si riduca, gli interessi vanno tuttavia calcolati sul credito originario sino alla data del pagamento parziale, decorrendo successivamente sul credito residuo.