Compenso avvocato per la difesa di due gradi di giudizio: decorrenza della prescrizione

Con l’ordinanza n. 5893/2022, pubblicata il 23 febbraio 2022, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla decorrenza del termine di prescrizione triennale del diritto dell’avvocato ad ottenere i compensi professionali per l’attività svolta in favore di un cliente nel caso in cui l’attività venga svolta in due gradi di giudizio.

Martedi 1 Marzo 2022

IL CASO: La vertenza esaminata dai giudici di legittimità nasce dal giudizio promosso da un avvocato il quale conveniva innanzi al Tribunale un altro legale chiedendo la condanna di quest’ultimo al pagamento dei compensi professionali maturati per l’attività svolta in favore del convenuto per due gradi di giudizio..

Il convenuto si difendeva eccependo l’intervenuta prescrizione presuntiva del credito azionato, sostenendo di non aver mai ricevuto la raccomandata con la quale l'avvocato ricorrente deduceva di aver interrotto la prescrizione ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c..

L’eccezione di prescrizione veniva accolta dal Tribunale il quale rigettava la domanda attorea sulla scorta del fatto che non era stato prodotto il testo della raccomandata con la quale il creditore attore assumeva di avere costituito in mora il debitore.

Di diverso avviso la Corte di Appello la quale ribaltava la decisione di primo grado accogliendo il gravame interposto dall’originario creditore ricorrente.

Pertanto, la questione veniva sottoposta all’esame della Corte di Cassazione a seguito del ricorso interposto dall’originario convenuto il quale, fra i vari motivi, deduceva la violazione degli artt. 2957 e 2958 del Codice Civile per avere i giudici della Corte di Appello individuato il dies a quo della prescrizione nella decisione del Tribunale anche con riguardo al credito relativo alla prestazione svolta nel giudizio di primo grado svoltosi dinanzi al Giudice di pace.

DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione la quale nel rigettarlo ha osservato che, come affermato in altri arresti giurisprudenziali di legittimità:

1. la prescrizione del diritto dell'avvocato al compenso decorre dal momento dell'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico dal cliente;

2. nel caso di prestazioni rese in due gradi di giudizio, il momento dell’esaurimento dell’affare coincide con la pubblicazione della sentenza di appello, poiché l'ultima prestazione, ex art. 2957, secondo comma, del Codice Civile va individuata con riferimento all'espletamento del contratto di patrocinio, regolato dalle norme del mandato di diritto sostanziale, e non al rilascio della procura ad litem, che è finalizzata soltanto a consentire la rappresentanza processuale della parte.

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