Con l’ordinanza n. 1057/2025, pubblicata il 16 gennaio scorso, la Corte di Cassazione si è pronunciata sui presupposti affinchè possa ritenersi operativa la prescrizione presuntiva del diritto dell’avvocato ad ottenere il compenso maturato nei confronti di un cliente per l’attività professionale svolta in favore di quest’ultimo.
Martedi 21 Gennaio 2025 |
L’articolo 2956 del Codice civile stabilisce che il diritto al compenso per l’opera prestata dal professionista e al rimborso delle spese, si prescrive nel termine di tre anni dal compimento dell’attività. Si tratta della c.d. prescrizione presuntiva, che si applica in tutti i rapporti che nella vita quotidiana sorgono e si estinguano senza che siano richiesti particolari formalità.
IL CASO: Un avvocato agiva in giudizio nei confronti di due suoi ex clienti chiedendo al Tribunale di condannarli, solidalmente, al pagamento in suo favore di una somma di denaro a titolo di compenso maturato in virtù dell’attività professionale svolta nell’ambito di un giudizio civile di divisione ereditaria, che si era concluso transattivamente.
Nel difendersi, i convenuti deducevano di aver provveduto al pagamento del compenso richiesto, eccependo, comunque, l’intervenuta prescrizione per la decorrenza del termine triennale previsto dall’articolo 2956 del Codice civile.
Il Tribunale dava ragione al legale condannando i convenuti al pagamento, in solido, di una somma leggermente inferiore a quella richiesta con la domanda introduttiva del giudizio.
Di diverso avviso la Corte di Appello la quale, pronunciandosi sul gravame interposto da uno dei due convenuti, riformava la decisione di primo grado, rigettando l’originaria domanda attorea.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, alla quale si erano rivolti gli eredi del legale, che nelle more era deceduto, relativamente all’operatività della prescrizione presuntiva del credito professionale maturato dal de cuius ha osservato che:
la disposizione di cui all’art. 2959 del Codice civile secondo la quale l’eccezione della prescrizione presuntiva prevista dall’art. 2956 c.c. è rigettata nel caso in cui chi la oppone ha comunque ammesso in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta, trova il suo fondamento sulla presunzione dell'avvenuto pagamento nei termini previsti e implica, quindi, il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore, potendo la stessa essere superata unicamente, quanto alla posizione del debitore opponente, attraverso l'ammissione di non avere estinto l'obbligazione, e, quanto a quella del creditore, attraverso il deferimento al debitore del giuramento decisorio;
l’eccezione della prescrizione presuntiva non può essere opposta dal debitore che abbia contestato l’originaria sussistenza dell'obbligazione o negato l'esecuzione delle prestazioni sulle quali si basa la pretesa attorea o comunque la loro estinzione
pertanto, colui che nega il rapporto non può pretendere che si presuma l’avvenuta sua estinzione;
l’eccezione può essere paralizzata o dall’ammissione della non avvenuta estinzione dell'obbligazione fatta in giudizio dal presunto debitore, tale essendo anche la negazione dell’esistenza stessa del credito oggetto di domanda, o l’eccezione sulla identità della persona del creditore diversa da colui che agisce in giudizio, o dalla predisposizione di difese che presuppongono il mancato pagamento del credito o la sua stessa sussistenza o che si incentrino sulla contestazione dell’entità della somma richiesta in quanto in questo modo si ammette, implicitamente, che l'obbligazione non è stata estinta;
le deduzioni con le quali il debitore assume che il debito sia stato pagato, o sia comunque estinto, non rendono inopponibile l'eccezione di prescrizione presuntiva, giacché, lungi dall'essere incompatibili con la presunta estinzione del debito per decorso del termine, sono, invero, adesive e confermative del contenuto sostanziale dell'eccezione stessa.