Avvocati: applicabili gli interessi moratori ai compensi professionali

Con l’ordinanza 12088/2025, pubblicata il 7 maggio 2025, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla decorrenza degli interessi moratori spettanti agli avvocati sui compensi professionali maturati per le attività professionali svolte in favore dei loro clienti.

Mercoledi 14 Maggio 2025

IL CASO: La vicenda esaminata riguardava una controversia insorta tra una banca ed un avvocato avente ad oggetto l’accertamento e la liquidazione dei compensi maturati da quest’ultimo per l’attività professionale svolta in favore dell’istituto bancario in ben 74 giudizi.

La Corte di Appello, pronunciandosi in sede di rinvio del giudizio disposto dalla Corte di Cassazione, condannava la banca a corrispondere al legale una consistente somma di denaro per competenze professionali e spese (imponibili ed esenti), oltre agli interessi moratori calcolati al tasso di cui al d.lgs. n. 231/2002 e alla legge n. 81/2017 a decorrere dal giorno della domanda.

Avverso la decisione dei giudici di secondo grado, il legale proponeva ricorso per Cassazione deducendo, con il primo motivo la violazione o la falsa applicazione degli articoli 112 e 113 c.p.c. e del Decreto legislativo n. 231/2002 per avere i giudici di merito erroneamente fatto decorrere gli interessi moratori dalla domanda specifica degli stessi, che era stata formulata nel giudizio di rinvio, e non dalla data della formulazione della domanda riconvenzionale e, quindi, dalla data della costituzione nel giudizio di primo grado instaurato dalla banca;

LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto fondato dalla Cassazione la quale, nell’accoglierlo, ha deciso la controversia nel merito condannando la banca al pagamento in favore dell’avvocato degli interessi calcolati sulla somma determinata con la sentenza della Corte di Appello, decorrenti dalla data della costituzione nel giudizio di primo grado.

Nel decidere, gli Ermellini hanno osservato che, come già affermato in altri arresti giurisprudenziali di legittimità, per quanto riguarda il pagamento dei compensi derivanti dalle prestazioni professionali svolte dall’esercente la professione forense:

a) gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. decorrono a far data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non anche dalla successiva data in cui interviene la liquidazione da parte del giudice;

b) in caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto agli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d. Igs. n. 231/2002, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza alcuna formale costituzione in mora e senza necessità di specificare, nella domanda giudiziale, la natura e la misura degli interessi richiesti;

c) l’applicabilità degli interessi moratori nella misura prevista dal D.Lgs. n. 231/2002, art. 5, discende ex lege dall’essere la prestazione pecuniaria cui essi accedono dovuta a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, indipendentemente da una specifica richiesta del creditore, come si ricava univocamente dal testuale dato positivo, oltre che dalla sua ratio.

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