Con l'ordinanza n. 10267 del 18 aprile 2025, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla decorrenza degli interessi di mora maturati sui compensi degli avvocati per l’attività professionale svolta in favore dei clienti.
Venerdi 2 Maggio 2025 |
IL CASO: Un avvocato conveniva innanzi al Tribunale una società, sua ex cliente, chiedendo che venisse condannata al pagamento dei compensi professionali maturati per l'attività svolta in suo favore.
La domanda veniva accolta dal Tribunale, il quale riconosceva all'avvocato gli interessi al tasso legale previsti dal quarto comma dell’art. 1284 del Codice civile a decorrere dalla pubblicazione del provvedimento.
Il legale, ritenendo errata la decisione relativa alla decorrenza degli interessi, proponeva ricorso per Cassazione, deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1284,1224, cod. civ, per non aver il giudice di merito riconosciuto gli interessi a decorrere dalla domanda.
LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto fondato dalla Cassazione la quale, nell’accoglierlo con rinvio della causa al Tribunale di provenienza, ha osservato che:
1. come affermato in altri arresti giurisprudenziali di legittimità, nei procedimenti relativi al pagamento dei compensi professionali degli avvocati, gli interessi di cui all'art. 1224 cod. civ. decorrono dalla data della messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non dalla data di liquidazione da parte del giudice all’esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011, in quanto non è possibile escludere la mora solo perché la liquidazione è stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore;
2. ai fini della decorrenza si dovrà fare riferimento alla data di notifica della domanda giudiziale, ovvero del ricorso proposto in prime cure, e non alla data del deposito di quest'ultimo, essendo la costituzione in mora un atto recettizio.