La legge di riforma del condominio (legge 220/2012) ha introdotto, all'articolo 1138 del Codice civile, il famoso comma per cui le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.
Venerdi 2 Maggio 2025 |
La comunità condominiale esprime, in scala ridotta, l’ordinamento di uno stato. Un territorio, quello condominiale, sul quale insiste un popolo (i condomini) e un apparato che esercita un certo potere sul territorio condominiale e sui condomini (assemblea, regolamento, amministratore, consiglieri).
Uno degli argomenti più spinosi è quello della possibilità di detenere o meno animali all’interno delle proprietà esclusive (gli appartamenti) di un condominio.
La legge di riforma del condominio (legge 220/2012) ha introdotto, all'articolo 1138 del Codice civile, il famoso comma per cui le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali domestici. A tale disposizione è stata attribuita una valenza salvifica, quasi che fosse una inevitabile e naturale metabolizzazione, anche in ambito condominiale, di principi ormai creduti operanti nel diritto vivente, a livello nazionale e internazionale, espressione di una nuova concezione del rapporto uomo-animale. Dimenticando che valgono ancora le norma giuridiche del codice civile.
La sentenza del Giudice di Pace di Pescara, n. 332/2025 di pochi giorni or sono lo conferma. del 12-04-2025
Siamo all’interno di un condominio. Una condomino (Tizia) detiene all'interno dell'appartamento alcuni gatti i quali, stante l'assenza di barriere protettive e la omessa vigilanza della proprietaria, accedono frequentemente all'interno dei terrazzi di altri condomini. In particolare in quello di Caio il quale contesta il rilascio di escrementi e urina sul pavimento, sulle pareti e sulle piante ivi collocate, con conseguente danneggiamento del verde, insalubrità dell'ambiente, specie durante il periodo estivo, ed emissione di cattivo odore. Non solo. Una determinata patologia di Caio rende queste visite feline non oltremodo tollerabili.
Una situazione assai simile a quella di tante altre che proprio con l’avvio della bella stagione emergono con non poche criticità che non poche volte si trasferiscono nelle aule di giustizia.
Nel caso in commento Caio si rivolge al giudice di pace invocando in capo a Tizia una responsabilità ex art. 2052 c.c. per danni quantificati forfettariamente in €.1.500,00 e conseguenti ad un ridotto pieno godimento del terrazzo. Caio chiede altresì che Tizia sia costretta all'adozione di tutte le misure atte ad impedire l'accesso dei gatti all'interno dell’immobile dello stesso Caio.
Tizia non si costituisce in giudizio e viene dichiarata contumace.
Ascoltati alcuni testimoni, confermano quanto affermato dal Caio. Lo stesso amministratore dello stabile conferma di aver sollecitato Tizia a conformarsi a quanto previsto dal regolamento condominiale in merito agli animali di affezione, ma di non aver ricevuto alcun riscontro. Il medico curante di Caio, chiamato come teste, conferma che quest’ultimo risulta allergico al gatto tanto da dovere assumere farmaci antiallergici.
Un attività istruttoria che inchioda Tizia alle proprie responsabilità, quelle di cui all’art. 2052 cc. Caio dal canto suo ha provato l'esistenza del rapporto eziologico tra i comportamenti dei gatti di Tizia e gli eventi lesivi da quelli provocati a Caio. Tizia, rimanendo contumace, non ha dato alcuna prova circa l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale.
Inevitabile l’epilogo. Tizia va condannata all'adozione di misure idonee (quale rete anticaduta e/o reticolato da installare sui balconi, sulle finestre e/o porte finestre dell'abitazione della stessa) atte ad impedire l'accesso dei gatti di sua proprietà all'interno dell'immobile dei Caio, il tutto da effettuarsi entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Se solitamente si assiste a diatribe tese a fare rimuovere reti anticaduta gatti dai balconi e terrazzi, perchè in violazione ai regolamenti condominiali o al decoro architettonico, nel caso che ci occupa la condanna è alla installazione di queste reti.
Un cenno anche al riconoscimento del danno non patrimoniale riconosciuto a favore di Caio e determinato dall'impossibilità di godere pienamente del proprio immobile nonché il conseguente disagio subito in ragione delle deiezioni dei gatti ed esalazioni maleodoranti che si traduce anche in un il pregiudizio per la salute. Danni che godono di un riconoscimento costituzionale e vengono equitativamente liquidati in €.1.500,00.