Condotte vessatorie nei confronti del coniuge separato non più convivente: quale reato?

A cura della Redazione.

Integrano il reato di maltrattamenti in famiglia, e non quello di atti persecutori, le condotte vessatorie nei confronti del coniuge che, sorte in ambito domestico, proseguano dopo la sopravvenuta separazione di fatto o legale,

Martedi 13 Maggio 2025

Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 16652 del 5 maggio 2025.

Il caso: Il Tribunale di Siena dichiarava Caio responsabile dei reati di cui agli artt. 572 (capo n. 1),387-bis (capo n. 2) e 388, comma 2, cod. pen. (capo n. 3) e lo condannava alla pena di cinque anni di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, liquidati in via equitativa in Euro 10.000; la Corte di appello di Firenze riduceva la pena inflitta, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

Il difensore di Caio ricorre in Cassazione, deducendo in particolare violazione di legge in relazione all'art. 572 cod. pen., in quanto:

  • la condotta che integrerebbe il reato di maltrattamenti era stata posta in essere dopo la cessazione della convivenza, mentre la disposizione incriminatrice richiede una convivenza in atto, in tal senso militando sia la sua formulazione letterale sia la sua ratio, volta a sanzionare condotte maltrattanti la cui commissione è agevolata dal rapporto di stabile prossimità tra autore e vittima del reato.

    Per la Cassazione il ricorso è inammissibile: sul punto osserva quanto segue.

    a) Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, integrano il reato di maltrattamenti in famiglia, e non quello di atti persecutori, le condotte vessatorie nei confronti del coniuge che, sorte in ambito domestico, proseguano dopo la sopravvenuta separazione di fatto o legale, in quanto il coniuge resta "persona della famiglia" fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, a prescindere dalla convivenza;

    b) la separazione, infatti, è condizione che non elide lo "status" acquisito con il matrimonio, dispensando dagli obblighi di convivenza e fedeltà, ma lasciando integri quelli di reciproco rispetto, assistenza morale e materiale, e collaborazione, che discendono dall'art. 143, c.c.;

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