Nell'ordinanza n. 28838/2024 la Corte di Cassazione, nell'ambito di un giudizio per la risoluzione di un contratto di vendita di un'autovettura, fa chiarezza in merito alla somma che deve essere restituita al compratore.
Lunedi 2 Dicembre 2024 |
Il caso: Con ricorso ex art. 696 cod. proc. civ. Tizio chiedeva che il Tribunale di Pescara accertasse, mediante consulenza tecnica d'ufficio, lo stato dell’autovettura Ford Focus acquistata presso L'Auto S.p.A.a seguito di una serie gravi difetti riscontrati; all’esito della relazione peritale,Tizio conveniva in giudizio l’Autos S.p.A. per ottenere la risoluzione del contratto di vendita dell’auto e la restituzione del prezzo, oltre interessi e il risarcimento dei danni subiti.
Il Tribunale di Pescara, ammessa consulenza tecnica d'ufficio, accoglieva la domanda di risoluzione e respingeva la domanda di garanzia proposta nei confronti della Delta S.p.A. e per l’effetto condannava la Auto S.p.A. alla restituzione del prezzo di acquisto dell’auto in favore dell’attore, oltre interessi legali dal momento del pagamento del prezzo al soddisfo.
Auto Spa interponeva appello: la Corte distrettuale respingeva l'impugnazione.
La società soccombente nei due gradi di giudizio propone ricorso per Cassazione, deducendo:
- la violazione e falsa applicazione degli artt. 1490, 1492 e 1493 cod. civ: sarebbe errata l’affermazione secondo cui l’effetto restitutorio conseguente alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1490 cod. civ. determina la restituzione dell’intero prezzo pagato e il rimborso delle spese e dei pagamenti fatti per la vendita, ritenendo all’uopo inconferenti l’uso e il godimento del veicolo, protratti per ventisei mesi e 64.387 Km, al fine dell'equa e proporzionata riduzione della somma da restituire;
- il giudice, nel disporre la restituzione delle prestazioni ricevute con efficacia retroattiva al momento genetico del contratto, avrebbe dovuto tener conto dell’intervenuta trasformazione subita medio tempore dal veicolo per effetto dell’uso e, quindi, disporre una equa riduzione della somma da restituire, proporzionata alla remunerazione del godimento del bene, al deprezzamento conseguente alla sua non commerciabilità come nuovo e al logoramento per l’uso.
Per gli Ermellini la censura è fondata:
a) in virtù dell'operatività del nesso sinallagmatico che connota il contratto di vendita e in dipendenza degli effetti retroattivi riconducibili alla risoluzione contrattuale (ai sensi dell'art. 1458, comma 1, cod. civ., in correlazione con l'art. 1493 cod. civ.), nella determinazione del prezzo da restituire al compratore di un'autovettura, che abbia agito vittoriosamente in redibitoria, si deve tener conto dell'uso del bene fatto dal medesimo, dovendosi, sul piano oggettivo, garantire l'equilibrio anche tra le reciproche prestazioni restitutorie delle parti ed evitare un'illegittima locupletazione dell'acquirente, ove lo stesso abbia continuato ad utilizzare il bene (ancorché accertato come viziato ma non completamente inidoneo al suo uso), determinandone una sua progressiva e fisiologica perdita di valore;
b) inoltre, ai sensi dell'art. 1458 cod. civ., alla risoluzione del contratto consegue sia un effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora debbono essere eseguite, sia un effetto restitutorio, per quelle che siano, invece, già state oggetto di esecuzione ed in relazione alle quali sorge, per l'accipiens, il dovere di restituzione, anche se le prestazioni risultino ricevute dal contraente non inadempiente. Se tale obbligo restitutorio ha per oggetto somme di denaro, il ricevente è tenuto a restituirle maggiorate degli interessi calcolati dal giorno della domanda di risoluzione e non da quello in cui la prestazione pecuniaria venne eseguita dall'altro contraente