La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 43223/2024 si pronuncia in merito alla validità di una nomina difensiva inviata via pec priva della autentica della sottoscrizione da parte del difensore.
Sabato 30 Novembre 2024 |
Il caso: il Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Mevia, in quanto la stessa non aveva adempiuto la condizione alla quale era stata subordinata la sospensione condizionale della pena, ossia il pagamento della somma di 5.000 euro a titolo di risarcimento del danno in favore della parte civile.
Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione Mevia, per mezzo del proprio difensore, Avv. Caia, eccependo la nullità del provvedimento per avere il giudice dell'esecuzione rigettato l'istanza di differimento dell'udienza camerale presentata dal difensore di fiducia della condannata per motivi di salute, giustificando il diniego del differimento con la mancata autenticazione della firma apposta in calce alla nomina difensiva.
Trattandosi di nomina a inoltrata a mezzo pec, invece, la sottoscrizione non avrebbe dovuto essere autenticata.
Per la Suprema Corte il motivo è fondato:
a) nell'interesse della ricorrente, in vista dell'udienza camerale del 12 dicembre 2023 davanti al giudice dell'esecuzione veniva depositata, tramite pec, istanza di differimento per impedimento del difensore per motivi di salute: a tale scopo, il legale documentava l'impedimento e la propria qualità producendo nomina difensiva sottoscritta da Mevia: la sottoscrizione non risultava autenticata;
b) Il giudice non riteneva valida la nomina, in assenza dell'autentica della sottoscrizione da parte del difensore e disponeva procedersi oltre decidendo nel merito l'incidente di esecuzione;
c) per giurisprudenza costante «la nomina del difensore di fiducia fatta con dichiarazione sottoscritta dall'imputato e trasmessa all'autorità giudiziaria procedente a mezzo "pec" non richiede l'autenticazione della firma da parte del difensore;
d) l'art. 96 c.p.p.non prevede, invece, che, in caso di presentazione di una dichiarazione di nomina scritta, l'atto debba possedere particolari formalità, né che la sottoscrizione del dichiarante debba essere autenticata da parte del difensore o da altri perché l'atto sia valido e produttivo di effetti giuridici;
e) peraltro, l'art. 39 disp. Att. c.p.p. stabilisce che l'autenticazione del sottoscrittore è necessaria solo nei casi previsti dalla legge e non in relazione a qualunque atto presentato all'Autorità Giudiziaria, non personalmente, ma a mezzo pec.