In tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge il precetto per intero, ma ne determina l'annullamento parziale.
Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20238/2024.
Lunedi 2 Dicembre 2024 |
Il caso: Il Tribunale di Messina revocava il decreto ingiuntivo emesso su istanza di Tizio nella qualità di titolare dell’omonima impresa, nei confronti del Comune, per il pagamento di £ 64.876.642 oltre interessi legali e IVA, condannando l’ingiunto al pagamento della minor somma di € 2.953,41 oltre interessi legali dalla notifica del provvedimento monitorio al soddisfo, a titolo di differenza tra quanto liquidato in sede di collaudo e il saldo ancora dovuto in relazione al contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di spogliatoi e servizi per il campo sportivo comunale.
Successivamente, il Tribunale di Messina–Sezione distaccata di Taormina accoglieva l’opposizione proposta dal Comune contro il precetto di pagamento di € 124.76,75, oltre interessi e spese, notificata da Tizio, n.q. di titolare dell’omonima impresa, in forza della sentenza del Tribunale di Messina, che aveva respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 633/1994, relativo al saldo del corrispettivo dei lavori di cui al menzionato contratto di appalto.
Tizio proponeva appello avverso entrambe le pronunce; la Corte distrettuale, nel rigettare gli appelli, rilevava in particolare che correttamente il giudice di primo grado aveva revocato il precetto con il quale Tizio aveva intimato il pagamento di £ 124.776,75, quantificata aggiungendo alla sorte capitale gli interessi ex art. 36 d.P.R. n. 1063 del 1962, posto che nella sentenza la domanda era risultata fondata limitatamente al capitale e agli interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al soddisfo, con esclusione degli interessi moratori, che costituivano la (indebita) voce preponderante del conteggio precettato.
Tizio ricorre in Cassazione, che, nel ritenere fondato il quarto motivo di impugnazione, ribadisce che:
a) l’accertamento della validità anche solo parziale dell’intimazione opposta consentirebbe al creditore di conservare l’intimazione non solo per il credito portato dal titolo, ma anche per le spese correlate, che invece andrebbero perse, nel caso in cui dovesse essere confermata la statuizione contenuta nella sentenza impugnata;
b) in tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge il precetto per intero, ma ne determina l'annullamento parziale, essendo comunque valida l'intimazione per la parte dovuta e le relative spese;
c) l’eccessività della somma portata nel precetto dà luogo, in sintesi, soltanto alla riduzione della somma domandata, nei limiti di quella dovuta e delle correlate spese, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione è chiamato a provvedere il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria, a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito.