Atto notificato in luogo diverso da quello prescritto: nullita' o inesistenza?

Lunedi 4 Giugno 2018

Con l’ordinanza n. 13325/2018, pubblicata il 28 maggio scorso, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alle conseguenze derivanti dalla notifica di un atto in un luogo diverso da quello prescritto, ribadendo che si ha nullità e non inesistenza della notifica tutte le volte in cui tra il luogo dove la stessa è stata eseguita e il luogo dove andava effettuata vi sia un astratto collegamento con il destinatario.

IL CASO: Il Ministero dell’Interno proponeva appello avverso la sentenza con la quale il Tribunale aveva riconosciuto ad un cittadino straniero la protezione sussidiaria.

Il gravame veniva notificato dal Ministero all’appellato presso la Cancelleria del Tribunale anzichè a mezzo pec, benchè con l’entrata in vigore della legge n. 114 del 2014 vi era l’obbligo di procedere alla notifica con la suddetta tipologia, a prescindere se il difensore avesse o meno eletto domicilio presso la sede del Capoluogo del circondario.

La Corte territoriale, in accoglimento dell’appello, riformava la decisione del giudice di prime cure, considerando sanato il vizio della notifica per il raggiungimento dello scopo in quanto vi era stata la tempestiva costituzione dell’appellato e pertanto non vi era stata nessuna menomazione del diritto di difesa.

Avverso la sentenza di secondo grado, il cittadino straniero, rimasto soccombente, proponeva ricorso per Cassazione deducendo l’erroneità della decisione in quanto la notifica dell’appello era stata considerata nulla e non inesistente.

LA DECISIONE: Con la decisione in commento, i Giudici di legittimità hanno dichiarato inammissibile il ricorso, ribadendo il consolidato principio affermato dalla giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione con la sentenza n. 13667/2007, secondo il quale: “La notifica del ricorso per cassazione eseguita in un luogo diverso da quello prescritto, ma non privo di un astratto collegamento con il destinatario, determina la nullità della notifica, che pertanto, è sanata con effetto "ex tunc" per raggiungimento dello scopo mediante rinnovazione o costituzione in giudizio dell'intimato, anche se effettuata al solo fine di eccepire la nullità (nella specie è stata ritenuta affetta da nullità la notifica effettuata presso il difensore di primo grado invece che presso quello del giudizio d'appello)”.

Creazione relata di notifica via pec

Allegato:

Cassazione civile Sez. VI - 1 Ordinanza n. 13325 del 28/05/2018

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