Cassazione civile Sez. VI - 1 Ordinanza n. 13325 del 28/05/2018

Lunedi 4 Giugno 2018

Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter:

ISCRIVITI

L'iscrizione è gratuita e puoi cancellarti in qualsiasi momento.


Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.

Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.

Scopri tutti i vantaggi

Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - rel. Presidente -

Dott. VALITUTTI Antonio - Consigliere -

Dott. DI MARZIO Mauro - Consigliere -

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - Consigliere -

Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5591-2017 proposto da:

R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASILINA 1665, presso lo studio dell'avvocato FULVIO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERO LUCA';

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1175/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 04/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/04/2018 dal Presidente Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La Corte d'appello di Catanzaro, con la sentenza n. 1175 del 2016 (pubblicata il 4 luglio 2016), ha accolto l'appello proposto dal Ministero dell'Interno - CT di Crotone, notificato al difensore del sig. R.F., cittadino pachistano, presso la cancelleria del Tribunale a quo (di Catanzaro), anzichè a mezzo PEC, benchè dopo l'entrata in vigore della L. n. 114 del 2014 che obbligava a tale forma di esecuzione dell'attività senza più distinguere tra difensori che avessero o meno eletto domicilio presso la sede del Capoluogo del circondario, riformando il provvedimento che gli aveva riconosciuto la protezione sussidiaria, considerato sanato il vizio della notifica per il raggiungimento dello scopo dell'atto.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il predetto signor sig. R.F., con atto notificato il 3 febbraio 2017, sulla base di un unico motivo, con il quale lamenta l'erroneità della decisione perchè avrebbe considerato nulla, anzichè inesistente, la notificazione dell'appello proposto dal Ministero. ...

Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter

Pagina generata in 0.038 secondi