Presupposti per la responsabilità civile del professionista

Lunedi 4 Giugno 2018

Il professionista non è responsabile qualora non vi sia prova da parte del cliente che la proposizione di un atto tempestivo avrebbe avuto esito positivo, ovvero sarebbe stato accolto.

Recentemente la Corte di Cassazione con un’ordinanza la n. 10586 del 04/05/2018, sez III civile, è tornata a discutere su un tema spinoso per i professionisti, quello della responsabilità civile professionale.

Nel caso trattato, il professionista era un commercialista, reo, per il cliente, di aver proposto in ritardo un ricorso contro un atto impositivo.

Ebbene, secondo i Giudici di legittimità “…l'errore del commercialista, consistito nel proporre tardivamente un ricorso avverso un atto impositivo, in tanto può ritenersi produttivo di danno, in quanto si deduca e dimostri che, se tempestivamente proposto, quel ricorso sarebbe stato verosimilmente accolto…”.

Il ritardo del professionista non può aprioristicamente ritenersi produttivo di danno e, dunque, ai fini del risarcimento, al cliente non basterà lamentare il ritardo nella proposizione di un atto ma sarà tenuto a dimostrare che se fosse stato proposto l’atto in contestazione avrebbe comportato un accoglimento delle proprie pretese.

Allegato:

Cassazione civile Sez. III Ordinanza n. 10586 del 04/05/2018

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