Con l'ordinanza n. 12057 del 22 giugno 2020 la Corte di Cassazione chiarisce in merito ai rapporti tra sentenza parziale di separazione /divorzio e pronuncia di accertamento sulla domanda di addebito.
Il caso: La Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza non definitiva pronunciata dal Tribunale di Firenze in sede di separazione tra i coniugi Tizio e Caia e respingeva l'appello per nullita' della sentenza non definitiva di primo grado che aveva pronunciato la separazione immediata dei coniugi prima della pronuncia di accertamento sulla domanda di addebito.
Caia ricorre in Cassazione, censurando la pronuncia della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la sentenza non definitiva di separazione del Tribunale di Firenze in quanto il giudice territoriale nel caso in cui siano state proposte domande reciproche di addebito come nella fattispecie non poteva emettere sentenza parziale ex articolo 709 bis c.p.c. di separazione prima di accertare la condotta delle parti.
Per la Cassazione il ricorso è infondato e sul punto precisa che:
a) l'articolo 709 bis c.p.c. prevede espressamente la possibilita' di emettere una pronuncia immediata di separazione tra coniugi separatamente dalla pronuncia sulla domanda di addebito;
b) Il legislatore ha quindi previsto, sia nel giudizio di separazione personale dei coniugi (articolo 709 bis c.p.c.) sia nel giudizio per lo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (L. n. 898 del 1970, articolo 4, comma 12), che il Tribunale emetta sentenza non definitiva relativa, rispettivamente, alla separazione o al divorzio.