Ammesso registrare la telefonata tra il coniuge e l'amante ai fini dell'addebito

Ai fini dell'addebito della separazione, può costituire un'idonea fonte di prova dell'infedeltà del coniuge la produzione della trascrizione della registrazione delle conversazioni telefoniche intercorse tra questi e la sua amante, nelle quali il coniuge aveva parlato della loro relazione e del rapporto con la moglie.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 2409 del 5 febbraio 2026.

Venerdi 6 Febbraio 2026

Il caso: Il tribunale, nel pronunciare la separazione personale tra Mevia e Caio, rigettava la domanda di addebito della separazione al marito; assegnava la casa familiare alla ricorrente; poneva a carico del a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente; statuiva l’obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro il 5 di ogni mese, la somma mensile di 400,00 euro, oltre adeguamento ISTAT, ponendo le spese straordinarie necessarie per la stessa figlia a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno; revocava, a decorrere dalla sentenza, l’assegno di mantenimento per la moglie e dichiarava inammissibile la richiesta di autorizzazione al rilascio di documenti validi per l’espatrio, compensando integralmente le spese di lite tra le parti.

Mevia proponeva appello: la Corte distrettuale accoglieva parzialmente l’appello di Mevia addebitando la separazione coniugale al marito, osservando che:

  • la ricorrente aveva offerto la prova piena dell’infedeltà del coniuge a mezzo della produzione della trascrizione della registrazione delle conversazioni telefoniche intercorse tra il marito e la sua amante, nelle quali Caio aveva parlato della loro relazione e del rapporto con la moglie-;

  • tale documentazione era utilizzabile ai fini del giudizio sulla base dell’insegnamento di questa Corte.

Caio ricorre in Cassazione, lamentando che la Corte d'Appello aveva ritenuto provata la condotta adulterina dello stesso, affermando che il ricorrente non avrebbe disconosciuto la fonte di prova, costituita dalla telefonata registrata con l’amante; sul punto Caio rileva che:

  • in atti non era stata mai depositata alcuna registrazione, risultando una semplice trascrizione di una presunta conversazione avvenuta con la sua asserita amante il cui contenuto, tuttavia, mancando il supporto audio, non era in alcun modo verificabile, non essendo mai stato prodotto in causa;

  • pertanto, la Corte d’appello sarebbe incorsa in errore, confondendo la registrazione su supporto meccanico di una telefonata, con la riproduzione scritta (trascrizione) di una conversazione di cui, tuttavia, non era in alcun modo possibile controllare la genuinità e la legittima provenienza, proprio perché mancante dell’esemplare audio;

  • in assenza del deposito in atti della registrazione, egli non aveva l’onere, previsto dall’art. 2712, c.c., di disconoscere il contenuto di una prova inesistente, poiché mai fornita né esaminata, potendo la parte limitarsi ad eccepire l’inutilizzabilità della mera trascrizione dell’atto, asseritamente riproducente il contenuto della telefonata, peraltro illegittimamente carpita.

Per la Cassazione, il ricorso è infondato per le seguenti considerazioni:

a) la questione di diritto riguarda l’utilizzabilità della trascrizione della telefonata sul supporto audio pendrive, il cui contenuto si evince dall’esposizione complessiva del ricorso: in merito ad essa è principio consolidato che la registrazione su nastro magnetico di una conversazione può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, né che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge, sia parte in causa;

b) è stato altresì chiarito che, con riferimento alle riproduzioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c., il disconoscimento, per essere idoneo a far perdere alle stesse la loro qualità di prova, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta;

c) esso, però, non produce gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni;

d) nel caso in esame, il ricorrente non ha contestato il contenuto della suddetta registrazione, negando che esso non fosse rispondente alla realtà e ai fatti accaduti, come esposti dalla controparte, ma ha solo eccepito che il supporto-audio non fosse stato acquisito agli atti.

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