Addebito della separazione per infedeltà: l'onere probatorio a carico delle parti

A cura della Redazione.

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 22291/2024 torna ad occuparsi dei mezzi di prova idonei ad attribuire la responsabilità della crisi coniugale all'uno o all'altro coniuge e dell'onere probatorio gravante sulle parti.

Lunedi 23 Settembre 2024

Il caso: La Corte di appello di Trieste confermava parzialmente la decisione di primo grado, nel giudizio di separazione personale dei coniugi Tizio e Mevia, manteneva ferma la pronuncia di addebito della separazione in capo al marito e riduceva, nel contempo, l'assegno di mantenimento previsto in favore della moglie da Euro 700,00 ad Euro 500,00 mensili, oltre ISTAT.

Tizio ricorre in Cassazione con due motivi di censura:

a) la violazione e falsa applicazione dell'art. 143 c.c. e dell'art. 151, secondo comma, c.c. e la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.: il ricorrente si duole che la Corte di appello abbia accertato l'infedeltà dell'appellante ed abbia ritenuto provato il relativo addebito della separazione, sulla scorta di quanto emerso da una fotografia;

b) la violazione e falsa applicazione dell'art. 143 c.c. e dell'art. 151, secondo comma, c.c. e l'omessa valutazione di un fatto storico avente carattere decisivo in relazione alla pronuncia di addebito della separazione, individuato nel progressivo logoramento del rapporto affettivo tra i coniugi.

Per la Suprema Corte le censure sono inammssibili; vengono ribaditi i seguenti principi:

1) in tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà,con la precisazione che l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo;

2) nel caso di specie, la Corte d'Appello ha evidenziato gli elementi probatori (fotografia, contegno processuale del resistente, ex art. 116 c.p.c.) dai quali ha tratto il convincimento che la rottura dell'unione coniugale fosse ascrivibile al tradimento posto in essere da quest'ultimo;

3) ha altresì evidenziato che nessun elemento di segno contrario, che potesse fornire una spiegazione alternativa dei fatti era stato fornito dall'odierno ricorrente: tali elementi non sono stati individuati - nel senso di averli sottoposti al giudice di appello - neanche nel ricorso per cassazione, che - del tutto genericamente - deduce che la crisi coniugale sarebbe più risalente del preteso tradimento, senza evidenziare - con autosufficiente allegazione - alcun elemento di riscontro al riguardo fornito nel giudizio di seconde cure, palesemente sollecitando una inammissibile rivisitazione del merito.

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