La Cassazione nell'ordinanza n. 3723/2026 ha stabilito che nei procedimenti che conducono alla collocazione del minore presso una famiglia terza, l'ascolto del minore costituisce un adempimento necessario e non procrastinabile, da effettuarsi all'attualità e senza riserve; la sua omissione, ove tempestivamente dedotta dalla parte, impone al giudice uno specifico obbligo di motivazione, a maggior ragione quando la misura incide significativamente sul legame genitore-figli.
| Giovedi 23 Aprile 2026 |
La pronuncia rafforza un indirizzo già consolidato in tema di ascolto del minore, precisandone i presupposti operativi nei procedimenti di affido eterofamiliare.
Il passaggio di maggiore interesse riguarda il rapporto tra provvisorietà del provvedimento e obbligo di audizione: il carattere provvisorio della misura non esonera il giudice dall'ascolto, né lo autorizza a rimandarlo a fasi successive, quando l'intervento incide in modo grave e immediato sul legame tra genitore e figli.
Sul versante istruttorio, la decisione delimita ulteriormente il perimetro dei soggetti legittimati a fornire la valutazione multidisciplinare richiesta per l'affido eterofamiliare, escludendo i Servizi Sociali affidatari: un chiarimento che si traduce in un preciso onere per i giudici di merito.
Il Tribunale per i minorenni di Genova, con provvedimento provvisorio, aveva disposto l'affidamento ai Servizi Sociali del Comune di Massa di due figli minori di Mevia e la loro collocazione di lunga durata — almeno due anni — presso una famiglia terza. Erano stati previsti incontri protetti con la madre e, subordinatamente a una verifica del suo impegno, con il padre. Il provvedimento rimetteva ai Servizi Sociali un'indagine più accurata sul nucleo familiare materno, in vista di un possibile percorso di autonomia di Mevia una volta dimessa dalla struttura che la ospitava.
La Corte d'appello di Genova aveva rigettato il reclamo, confermando la valutazione del Tribunale. I giudici del gravame avevano valorizzato le relazioni dei Servizi Sociali e delle comunità che avevano ospitato la donna: pur riconoscendo in lei la capacità di rispondere alle esigenze quotidiane dei figli, avevano ritenuto che Mevia non fosse in grado di comprendere le esigenze evolutive dei minori né di filtrarli in termini protettivi da informazioni ed emozioni negative. A ciò si aggiungevano un Q.I. estremamente basso, un forte senso di inadeguatezza, uno stato d'ansia cronico e l'incapacità di mantenere le occupazioni lavorative procuratele dai Servizi Sociali, oltre al rifiuto di accedere a una nuova struttura e di sottoporsi a un ulteriore inquadramento psicodiagnostico.
Mevia ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. I due accolti dalla Corte riguardano:
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, cassando il decreto impugnato e rinviando alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione: sul punto sserva che:
Nei procedimenti che conducono alla collocazione eterofamiliare del minore, l'ascolto del minore è adempimento necessario e non differibile, la cui omissione, ove tempestivamente richiesta dalla parte, impone una specifica motivazione; peraltro, la valutazione delle capacità genitoriali richiesta per l'affido eterofamiliare deve provenire da professionisti terzi rispetto alle parti, con esclusione dei Servizi Sociali affidatari, e il carattere provvisorio del provvedimento non esonera il giudice dall'osservanza di questi requisiti.