Affido eterofamiliare e ascolto del minore: la Cassazione cassa per omessa audizione

La Cassazione nell'ordinanza n. 3723/2026 ha stabilito che nei procedimenti che conducono alla collocazione del minore presso una famiglia terza, l'ascolto del minore costituisce un adempimento necessario e non procrastinabile, da effettuarsi all'attualità e senza riserve; la sua omissione, ove tempestivamente dedotta dalla parte, impone al giudice uno specifico obbligo di motivazione, a maggior ragione quando la misura incide significativamente sul legame genitore-figli.

Giovedi 23 Aprile 2026

Premessa

La pronuncia rafforza un indirizzo già consolidato in tema di ascolto del minore, precisandone i presupposti operativi nei procedimenti di affido eterofamiliare.

Il passaggio di maggiore interesse riguarda il rapporto tra provvisorietà del provvedimento e obbligo di audizione: il carattere provvisorio della misura non esonera il giudice dall'ascolto, né lo autorizza a rimandarlo a fasi successive, quando l'intervento incide in modo grave e immediato sul legame tra genitore e figli.

Sul versante istruttorio, la decisione delimita ulteriormente il perimetro dei soggetti legittimati a fornire la valutazione multidisciplinare richiesta per l'affido eterofamiliare, escludendo i Servizi Sociali affidatari: un chiarimento che si traduce in un preciso onere per i giudici di merito.

La vicenda processuale

Il Tribunale per i minorenni di Genova, con provvedimento provvisorio, aveva disposto l'affidamento ai Servizi Sociali del Comune di Massa di due figli minori di Mevia e la loro collocazione di lunga durata — almeno due anni — presso una famiglia terza. Erano stati previsti incontri protetti con la madre e, subordinatamente a una verifica del suo impegno, con il padre. Il provvedimento rimetteva ai Servizi Sociali un'indagine più accurata sul nucleo familiare materno, in vista di un possibile percorso di autonomia di Mevia una volta dimessa dalla struttura che la ospitava.

La Corte d'appello di Genova aveva rigettato il reclamo, confermando la valutazione del Tribunale. I giudici del gravame avevano valorizzato le relazioni dei Servizi Sociali e delle comunità che avevano ospitato la donna: pur riconoscendo in lei la capacità di rispondere alle esigenze quotidiane dei figli, avevano ritenuto che Mevia non fosse in grado di comprendere le esigenze evolutive dei minori né di filtrarli in termini protettivi da informazioni ed emozioni negative. A ciò si aggiungevano un Q.I. estremamente basso, un forte senso di inadeguatezza, uno stato d'ansia cronico e l'incapacità di mantenere le occupazioni lavorative procuratele dai Servizi Sociali, oltre al rifiuto di accedere a una nuova struttura e di sottoporsi a un ulteriore inquadramento psicodiagnostico.

I motivi del ricorso per cassazione

Mevia ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. I due accolti dalla Corte riguardano:

  • il mancato ascolto dei minori durante l'intero procedimento, adempimento espressamente richiesto già nell'atto di reclamo, con deduzione della maturità e capacità di discernimento della figlia maggiore, nata nel 2014; la ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 315-bis,336 e 336-bis c.c., dell'art. 5-bis, comma 7, della legge n. 184 del 1983, nonché delle Convenzioni internazionali sui diritti del fanciullo;
  • la conferma dell'affidamento ai Servizi Sociali e della collocazione eterofamiliare senza che fosse stata accertata la sussistenza di condotte pregiudizievoli della madre e senza che fosse stata disposta alcuna consulenza tecnica nel corso dell'intero procedimento, in violazione degli artt. 333 e 336 c.c. e dell'art. 5-bis della legge n. 184 del 1983.

La decisione della Cassazione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, cassando il decreto impugnato e rinviando alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione: sul punto sserva che:

  • l'ascolto del minore è uno strumento necessario di scrutinio dell'interesse attuale ed effettivo del minore. L'interesse del minore, da realizzarsi anche attraverso l'audizione, va curato all'attualità e senza riserve, salvo che la situazione pregiudizievole non si prospetti nell'immediato. Ogni modifica nel collocamento — anche se provvisoria — destabilizza il minore e non può ritenersi bilanciata dalla mera cautela dei giudici di appello nel prevedere un eventuale ascolto all'esito di ulteriori accertamenti futuri.
  • richiamando la propria recente giurisprudenza (Cass., Sez. I, n. 4595/2025 e n. 32359/2024), la Corte ha precisato il regime dell'obbligo di motivazione in caso di omessa audizione del minore infradodicenne: quando l'audizione non è stata richiesta, il giudice non è tenuto a motivare l'omissione; quando invece la richiesta è stata formulata, l'onere di motivazione si affievolisce solo se manca all'età legale del discernimento un lasso di tempo significativo, a meno che non emerga un'eccezionale maturità del minore o altre gravi ragioni;
  • nel caso di specie, il provvedimento adottato — collocamento presso una famiglia terza per almeno due anni — era di tale gravità da rendere imprescindibile la motivazione sull'omesso ascolto;
  • l'adozione di un provvedimento di affido eterofamiliare non richiede necessariamente una CTU, ma impone l'acquisizione di una valutazione multidisciplinare non risalente, operata da professionisti competenti e terzi rispetto alle parti, avente ad oggetto fatti concreti rilevanti, accertati nel contraddittorio e direttamente apprezzabili dal giudice. La Corte ha chiarito espressamente che tale requisito di terzietà non può essere soddisfatto dai Servizi Sociali ai quali il minore è già stato affidato. Nel caso in esame mancava del tutto un accertamento sulle capacità genitoriali di Mevia, sui suoi profili personologici e sulla capacità del suo nucleo familiare di origine di costituire un polo di sostegno adeguato: un vuoto istruttorio che il carattere provvisorio della misura non era in grado di colmare.

Principio di diritto

Nei procedimenti che conducono alla collocazione eterofamiliare del minore, l'ascolto del minore è adempimento necessario e non differibile, la cui omissione, ove tempestivamente richiesta dalla parte, impone una specifica motivazione; peraltro, la valutazione delle capacità genitoriali richiesta per l'affido eterofamiliare deve provenire da professionisti terzi rispetto alle parti, con esclusione dei Servizi Sociali affidatari, e il carattere provvisorio del provvedimento non esonera il giudice dall'osservanza di questi requisiti.

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