Cassazione: discrezionalità del giudice della separazione nel disporre indagini tributarie ex art. 155 c.c. comma 6

Sentenza n. 16923 del 04/10/2012.
Giovedi 11 Ottobre 2012

Con la sentenza del 04/10/2012 n. 16923, la Corte di Cassazione ha nuovamente affrontato il tema delle indagini tributarie nel corso del giudizio di separazione e divorzio per valutare le capacità economiche e patrimoniali dei coniugi al fine di determinare l'importo del mantenimento per il figlio minore.
A seguito dell'impugnazione della sentenza di appello da parte del padre, che, tra l'altro, censurava la decisione della Corte territoriale per aver omesso di disporre indagini di polizia tributaria per accertare le proprie condizioni economiche, che egli asseriva essere peggiorate successivamente alla cessazione della convivenza, la Corte di Cassazione ribadisce il principio per cui l'esercizio del potere di acquisire informazioni tramite indagini tributarie sui redditi e sui beni dei genitori ex art. 155 c.c. comma 6 non costituisce un dovere, imposto dalla semplice contestazione delle parti in ordine alle rispettive condizioni economiche, ma è lasciato alla discrezionalità del giudice di merito.
Di conseguenza quest'ultimo può disporre le indagini anche d'ufficio, ma se ritiene di aver acquisito aliunde la prova delle disponibilità patrimoniali delle parti, può anche prescindere da esse, ritenendole superflue.
Nessuna automaticità, quindi, ma è il giudice che sulla base delle risultanze processuali valuterà se disporre le indagini tributarie, a prescindere dalle istanze di parte, che potranno essere disattese con adeguata motivazione.

 

Ecco il testo completo della sentenza.

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