Sospensione termini per coronavirus: motivi di esclusione

Riportiamo di seguito il comma 3 dell'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che elenca i casi in cui non si applica la sospensione straordinaria dei termini nel processo civile, penale, tributario e militare disposta dal comma 2 del citato decreto.

Mercoledi 25 Marzo 2020

Comma 3 - Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 NON operano nei seguenti casi:

Ambito civile (lett. A)

  • cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;
  • cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
  • procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
  • procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
  • procedimenti di cui all’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Procedimenti relativi agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale);
  • procedimenti di cui all’articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Richiesta di interruzione della gravidanza);
  • procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
  • procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea;
  • procedimenti di cui agli articoli 283 (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello) 351 e 373 del codice di procedura civile,
  • in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabilee, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio,egualmente non impugnabile;

Ambito penale (lett. B e C)

  • procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo;
  • procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale,
  • procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda;
  • procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle
  • misure alternative, ai sensi dell’articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
  • procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
  • procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;
  • procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

Leggi l'art. 83.

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