Vittime di violenza sessuale: nuove definizioni del reato di stupro

La Commissione Giustizia del Senato il 27 gennaio scorso ha varato il nuovo testo proposto dalla Presidente Bongiorno che riguarda l’aumento delle pene sia per la fattispecie base del comma primo del 609 bis sia per la fattispecie aggravata del comma terzo.

Venerdi 13 Febbraio 2026

Si tratta di una nuova norma che ridefinisce il reato come segue:

«Chiunque, contro la volontà di una persona, compie nei confronti della stessa atti sessuali ovvero la induce a compiere o subire i medesimi atti è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La volontà contraria all'atto sessuale deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso. L'atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso.

La pena è della reclusione da sette a tredici anni se il fatto è commesso mediante violenza, minaccia, abuso di autorità ovvero approfittando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa.

La pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi quando, per le modalità della condotta e per le circostanze del caso concreto, nonché in considerazione del danno fisico o psichico arrecato alla persona offesa, il fatto risulti di minore gravità».

Per contro, se, in seconda lettura alla Camera, si dovesse riaffermare il modello del consenso c.d. “assertivo” al compimento dell’atto sessuale in maniera consenziente, come indicato dalla Dottrina prevalente, in tal caso si dovrebbe prevedere, come elemento essenziale costitutivo del reato, la “chiara mancanza del consenso”.

Nei commenti alla norma si afferma che una simile formula andrebbe incontro alle aspettative di molti ma, nello stesso tempo, non metterebbe a rischio le necessarie istanze garantistiche del nostro sistema penale.

  • Il reato nei Paesi UE

Secondo i primi commenti della Dottrina (v. A. Cadoppi sulla Riv.Sistema Penale del 6 Feb 2026) la nuova formulazione della norma, approvata dalla Commissione Senatoriale, costituisce un compromesso fra il modello tedesco del “dissenso riconoscibile” e il modello spagnolo o francese del “consenso puro”.

Sul punto va sottolineato che numerosi altri Paesi Europei hanno introdotto, sulla delicata materia, riforme importanti e complessive del sistema dei reati contro la libertà sessuale.

Nel corso dei lavori, la Presidente della Commissione ha anche accennato con interesse al modello della volontarietà dell’atto, adottato dalla Svezia e da altri paesi scandinavi, come pure dall’Olanda che, come viene descritto dalla Dottrina, si tratterebbe di un modello in parte sovrapponibile a quello “consensuale puro” che si focalizza principalmente sullo aspetto interiore del consenso, ponendosi agli antipodi del paradigma consensuale “affermativo”, che, al contrario, riguarda quasi unicamente ciò che viene dichiarato formalmente, per iscritto o verbalmente, dai partner prima di compiere l’atto sessuale.

Sta di fatto che, tuttavia, la legge olandese, adottata di recente, descrive i fatti intenzionali, o dolosi, come quelli in cui il reo compie atti sessuali “con una persona (…), pur sapendo che questa non ha la volontà di parteciparvi”; e quelli colposi, ossia quelli in cui il reo compie gli stessi atti “con una persona (…), pur avendo seri motivi di sospettare che la persona non abbia la volontà di parteciparvi”.

Questa distinzione permetterebbe di graduare le sanzioni previste in rapporto ai fatti dolosi da un lato e colposi dall’altro.

Il responsabile e la sua condotta illecita vengono presi in considerazione da questo modello e il Giudice, posto di fronte a norme così chiare, non potrà mai punire fatti colposi come fossero dolosi, cosa che invece avviene nel nostro attuale diritto, con grave violazione del principio di proporzionalità della pena da irrogare e di altri principi costituzionali di rilievo.

Per concludere, sul punto, si potrebbe anche prendere in considerazione il modello della “volontarietà”, che costituirebbe un modello di per sé in linea sia con il modello consensuale puro sia cno il modello “dissensuale” puro nell’attribuzione della responsabilità, così tenendo conto del livello di consapevolezza da parte del reo come pure della volontà o meno del Partner di partecipare all’atto sessuale.

Va anche sottolineato che le sanzioni previste dagli altri Ordinamenti Europei sono generalmente molto più contenute di quelle che si vogliono adottare con la nuova norma nel nostro Paese.

In particolare, in Spagna, l’art. 178 del Codice Penale, che disciplina l’aggressione sessuale senza consenso per atti non penetrativi, prevede pene da 1 a 4 anni di reclusione; se vi è violenza o minaccia, ecc., la pena va da 1 a 5 anni; e l’ultimo comma prevede la possibilità di dimezzare la pena o addirittura di applicare una mera sanzione pecuniaria nelle ipotesi di minore gravità dell’illecito.

Il successivo art. 179 prevede, per la violación (stupro), limitata agli atti penetrativi, una pena da 4 a 12 anni; e se vi è violenza o minaccia, ecc., la pena va da 6 a 12 anni, ovvero le stesse pene da noi previste dal testo della norma adottato in Commissione al Senato, per l’ipotesi non violenta comprendente qualsiasi atto sessuale come, ad es., nella minore ipotesi di un bacio sulla guancia o una pacca sul sedere della Vittima.

Ma anche in Francia, in Germania e in Olanda che, recentemente, hanno riformato la materia, le pene previste sono molto inferiori alle nostre e proporzionate alla gravità delle diverse fattispecie.

In Francia, infatti, l’art. 222-23 prevede per il viol (stupro, che prevede atti penetrativi) il carcere fino a 15 anni.

Potrebbe sembrare una pena molto alta, ma nel Codice penale francese, in generale, i minimi della pena non sono previsti e nei casi dei crimini puniti con pene diverse dall’ergastolo si prevede la pena minima di un anno.

Inoltre, l’art.222-27 del Codice Francese prevede, per le aggressioni sessuali (non consensuali) diverse dal viol (atti sessuali non penetrativi), la reclusione fino a 5 anni e una pena pecuniaria fino a 50.000 euro che, in caso di aggravanti, può raggiungere i 7 anni mentre la pena pecuniaria i 100.000 euro.

In Germania, il § 177 del Codice Penale, per le ipotesi di violenza sessuale contro la volontà della Vittima, prevede una pena da 6 mesi a 5 anni!

La pena minima non può. essere non minore di un anno nei casi di violenza, minaccia e simili e non minore di 2 anni se si tratta stupro, ovvero di atti di congiunzione carnale, o di atti sessuali degradanti, o in caso di violenza di gruppo mentre, se sono presenti altre aggravanti, si prevedono minimi superiori.

E’ anche prevista dalla norma un’attenuante, nelle ipotesi di minore gravità simili alla nostra, con una diminuzione di pena diversificata per le predette ipotesi come, ad es., per l’ipotesi base in cui la pena diventa dai 3 mesi ai 3 anni.

Tuttavia, la minore gravità non si applica all’ipotesi dello stupro.

Infine, in Olanda, in base alla legge del 2024, le pene minime non sono mai previste e che la pena detentiva minima in generale, nel codice, è di un giorno di carcere, e per la maggior parte delle ipotesi sono previste pene meramente pecuniarie con un notevole beneficio per il responsabile del reato. (!!)

Le differenze fra le pene proposte nella bozza approvata e quelle previste nelle leggi straniere innanzi citate possono apparire impressionanti sebbene andrebbero considerate le misure delle pene previste da tali Ordinamenti anche per molti altri reati, e, più in generale, conoscere bene i rispettivi sistemi sanzionatori ed i principi posti a base delle sanzioni da irrogare.

  • L’introduzione della sanzione per il freezing”

E ancora.

La Presidente Bongiorno ha più volte sottolineato, anche sui massmedia, che il testo proposto sarebbe in grado di coprire e di rendere punibili anche le ipotesi di c.d. “freezing” ossia dell’immobilità tonica o della c.d. ”tanatosi”, quando la Vittima malcapitata si finga morta o svenuta, che costituiscono casi ricorrenti, comprovati dalle scienze psicologiche e criminologiche.

In queste ipotesi, la vittima non manifesta il suo dissenso all’atto sessuale ma, semplicemente, rimane paralizzata per qualche tempo, senza poter reagire sia con parole ovvero con atti alla commissione dell’atto sessuale violento nei suoi confronti.

In conseguenza, il secondo comma del testo all’esame del Parlamento dovrebbe precisare, secondo quanto stabiito dalla Convenzione di Istanbul, che “la volontà contraria all'atto sessuale deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso” atteso che “l'atto sessuale sarebbe contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossbilità della persona stessa”, che sarebbero proprio quelli in cui ricorre il c.d. “freezing” della vittima che andrebbero definiti dalla norma in discussione i casi in cui “La volontà contraria può anche essere desunta, secondo le circostanze e il contesto, dalla immobilità tonica (“freezing”) della persona offesa”, introducendo un termine tecnico accettabile.

Sul punto, nella discussione del DDL, la stessa Presidente della Commissione, si è mostrata favorevole a proporre una riformulazione della norma al fine di rendere chiara la volontà legislativa di sanzionare anche i casi di freezing di notevole gravità e, sempre più spesso, ricorrenti come estrema difesa della Vittime dell’aggressione sessuale.

Inoltre, la nuova stesura sarebbe utile anche per evitare i problemi di coordinamento fra l’ipotesi descritta al secondo comma “approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso, di esprimere il proprio dissenso” e quella prevista dal terzo comma “approfittando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa” che costituirebbe una fattispecie più grave.

Tuttavia, una volta accolta nella norma in maniera esplicita la rilevanza del “freezing” nell’ambito della tipicità della fattispecie, si porranno alcuni problemi in tema di accertamento del dolo perché vi sono casi in cui il freezing potrebbe essere interpretato come un consenso o come un mancato dissenso benché, in molti casi, il reo sarebbe in grado di percepire la volontà contraria della Vittima all’atto sessuale derivante dalla condizione di immobilità della stessa con la conseguenza, in tali casi, del dolo.

A tal fine, il Giudice dovrebbe considerare fattori fra i quali, anzitutto, i rapporti interpersonali tra i soggetti coinvolti, valutati unitamente al contesto delle attività sessuali compute e ad ogni altro elemento rilevante, come, ad es., l’orario notturno, la presenza di altre persone, ecc.

  • Conclusioni

In base alle considerazioni innanzi esposte, la Riforma in elaborazione in Parlamento dovrebbe costituire una riforma ampia, organica, completa e meditata in cui si potrebbero definire fattispecie distinte senza avere il timore di creare pericolose rivoluzioni normative, come afferma l’Autore innanzi citato.

Nondimeno, occorrerebbe adottare in tempi ristretti la nuova normativa, stante l’attuale emergenza dovuta al ripetersi del reato nella Società contemporanea, capace di tutelare in maniera adeguata le Vittime di questi odiosi crimini rispettando al medesimo tempo i principi fondamentali del diritto penale.

Va, comunque evidenziato che, in base al testo approvato dal Senato, il Legislatore non ha provveduto a normare fattispecie diverse e autonome a seconda della gravità degli atti e della aggressività della condotta, con la conseguenza che la normativa prevederebbe, anche per l’ipotesi base non violenta per qualsiasi atto sessuale, delle pene molto alte.

Ancora più alte sono quelle già previste per le ipotesi violente o aggravate ex art. 609 ter, per non parlare della violenza di gruppo (art. 609 octies), punita con pene addirittura alquanto severe (da 8 a 14 anni).

Va, tuttavia, ricordato che la Corte costituzionale è intervenuta per estendere l’applicazione dell’attenuante di minore gravità a tale delitto (Sent. n. 202/2025), ritenuta in precedenza inapplicabile, in considerazione del principio costituzionale di proporzionalità della pena da irrogare ( v. dello stesso Autore, Vittime di violenza sessuale di gruppo di minore gravità, in Riv Andreani, Gennai 2026).

Prima della sentenza citata, la pena minima applicabile era di 8 anni di reclusione del tutto sproporzionata, e adatta più ad uno stato autoritario che ad un ordinamento democratico e liberale.

Tale decisione dovrebbe ispirare il Legislatore ad adottare una differenziazione delle ipotesi da sanzionare.

Inoltre, a seguito della Sentenza n.203/2025 della Consulta, con parziale declaratoria di incostituzionalità del decreto Caivano, l’istituto della messa alla prova, è stata autorizzato in favore dei minori in caso di violenza sessuale individuale e di gruppo nei casi di minore gravità.

E’ anche auspicabile che tali distinzioni dovrebbero essere estese anche ad altri istituti ovvero ad esempio alle sanzioni sostitutive di cui all’art. 59 della l. 689/1981 (sempre in rapporto ai reati ostativi), all’art. 131 bis c.p. (che dovrebbe essere applicabile alle ipotesi di minore gravità), all’art. 165 5° comma c.p. in tema di sospensione condizionale e di percorsi di recupero (che non dovrebbero applicarsi ai casi di minore gravità), alle pene accessorie di cui all’art. 609 novies, sempre nei casi di minore gravità, e alle misure di sicurezza previste dallo stesso articolo.

In definitiva ed in attesa del riesame del provvedimento, alla luce delle doglianze della Dottrina, innanzi accennate, è necessario che il Legislatore, individui una norma condivisa per riformare il delitto di violenza sessuale sulla base del consenso “assertivo” prestato dalla Vittima senza ricorrere a vuote forme di stile che non rappresentano la manifestazione della volontà di partecipare all’atto sessuale da parte della Vittima.

In tale direzione, merita di essere ricordato che il c, d. Codice Rosso ha introdotto un nuovo assetto di tutele per le Vittime imperniato sul rispetto della volontà della persona e sulla difesa dell’autodeterminazione della stessa soprattutto nello ambito sessuale, elevando la libertà sessuale e individuale ad un diritto fondamentali della persona.

Sul tema anche la giurisprudenza ha precisato, da tempo, la nozione del consenso, chiarendo che il reato di cui all’art. 609bis c.p. si configura in presenza di una manifestazione di dissenso da parte della vittima, ma anche quando l’atto sessuale è posto in essere in mancanza di consenso, non espresso neanche tacitamente dalla Vittima di turno.

Inoltre, la Cassazione ha sottolineato, superando ogni diversa interpretazione dei fatti, che il consenso della vittima al compimento degli atti sessuali deve permanere per tutto il rapporto, potendo venire meno a causa di un successivo ripensamento o per la mancata condivisione delle forme di consumazione del rapporto.

Pertanto, maggiore chiarezza dovrebbe fare il Legislatore sul concetto di consenso, inteso come la presenza di una espressa volontà affermativa, poiché, talvolta, esso viene ancora erroneamente ritenuto implicito di altra condizione, esterna al consenso stesso ed indipendente da questo.

Ebbene, se risulta ormai pacifico che il consenso della vittima non possa essere dedotto da elementi diversi dal consenso stesso che deve essere libero di formarsi ed esprimersi chiaramente, appare auspicabile, quanto necessaria, una riforma dell’art. 609bis del C.P. volta ad inserire nella disposizione stessa la locuzione «contro il consenso della persona offesa» al fine di fugare ogni ulteriore margine di dubbio circa la sua interpre tazione.

Per completezza di esposizione va sottolineato che la crescita del numero delle Vittime è anche da attribuire ad una maggiore consapevolezza e sensibilizzazione delle persone offese circa le tutele offerte dallo Stato per taluni reati tra i quali rientrano i maltrattamenti in famiglia (ex art. 572), gli atti persecutori ossia il reato di “stalking” (ex art 612 Bis) e la violenza sessuale (ex art. 609 bis) sebbene la grande maggioranza dei procedimenti penali aventi ad oggetto condotte di violenza prende avvio dalle denunce-querele delle Vittime stesse come pure da segnalazioni di altri soggetti coinvolti, come i Servizi sanitari e ospedalieri o dai Centri di ascolto e antiviolenza istituiti sul Territorio in base al Codice Rosso.

In conclusione, sarebbe opportuno per il Legislatore ripensare l’intera materia e prevedere fattispecie ben distinte fra loro nel rispetto del principio di proporzione della pena e di altri principi costituzionali, anche prendendo spunto dalla regolamentazione delle sanzioni da irrogare nella Legislazione Europea.

Pagina generata in 0.006 secondi