Violazione del codice della Strada e stato di necessità

Con l’ordinanza n. 30833/2025, pubblicata il 24 novembre scorso, la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione relativa ai presupposti per l’applicabilità, nell’ambito delle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, delle cause di giustificazione dello stato di necessità, previste dall'art. 4 della Legge n. 689/1981 e dall'art. 54 del Codice Penale.

Venerdi 28 Novembre 2025

IL CASO: La vicenda approdata all’esame dei giudici di legittimità nasce dall’opposizione promossa dal conducente di un veicolo avverso un verbale di accertamento con il quale le era stata contestata la violazione dell'art. 148, commi 12 e 16, del Codice della Strada, per aver effettuato una manovra di sorpasso in prossimità di un incrocio.

A fondamento dell’opposizione, il conducente dell’autoveicolo invocava lo stato di necessità, sostenendo di aver commesso la violazione per trasportare con urgenza una persona colta da malore che aveva bisogno di cure mediche urgenti.

Il giudizio innanzi al Giudice di Pace si concludeva con l’accoglimento parziale dell’opposizione consistita nella riduzione dell'importo della sanzione irrogata.

In sede di appello, il Tribunale rigettava il gravame proposto dall’automobilista, ritenendo non provato lo stato di necessità. In particolare, il Tribunale evidenziava che la certificazione medica prodotta attestava unicamente che "il paziente riferisce dolore epigastrico", sintomatologia non sufficiente a dimostrare un pericolo grave e attuale per la persona. Inoltre, il giudice di merito rilevava la contraddittorietà della condotta dell'appellante, il quale si stava dirigendo verso un ospedale privo di una struttura di medicina di emergenza e non verso il più vicino pronto soccorso.

Pertanto, l'automobilista, rimasto soccombente, sottoponeva la questione all’esame della Corte di Cassazione, lamentando la violazione e la falsa applicazione delle norme sullo stato di necessità. Sosteneva, inoltre, che l'esimente dovesse operare anche in caso di erronea supposizione (c.d. stato di necessità putativo).

LA DECISIONE: Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Cassazione la quale, nel rigettarlo, ha confermato l'interpretazione giurisprudenziale restrittiva dell'esimente in materia di illeciti amministrativi stradali.

Gli Ermellini, richiamando altri arresti giurisprudenziale di legittimità, hanno ribadito che ai fini di escludere la responsabilità del conducente non è sufficiente invocare l'esigenza di soccorrere un passeggero colto da malore. A tal fine è invece necessario che il conducente - opponente, su cui grava il relativo onere probatorio, fornisca la prova sulla sussistenza di presupposti specifici e rigorosi.

Tali presupposti, correttamente individuati dal Tribunale, sono:

- un pericolo attuale e imminente di un danno grave alla persona: non una generica preoccupazione, ma una minaccia concreta e non differibile all'integrità fisica;

- la non volontaria causazione del pericolo da parte dell'agente;

- la proporzionalità tra la condotta illecita e il bene minacciato;

- l'inevitabilità del pericolo con mezzi alternativi leciti: la violazione deve rappresentare l'unica via percorribile (extrema ratio) per salvare sé o altri dal pericolo.

Inoltre, in merito all’invocato stato di necessità putativo da parte dell’automobilista, ovvero la supposizione erronea di trovarsi in una situazione di pericolo, la Cassazione, pur ammettendo in linea di principio la rilevanza di tale figura, ha chiarito che l'errore dell'agente non può fondarsi su una "percezione meramente soggettiva e dallo stato d’animo". Al contrario, la convinzione erronea deve essere sorretta da circostanze concrete e oggettive che la giustifichino, la cui prova spetta sempre a chi invoca l'esimente.

Nel caso di specie, hanno evidenziato i giudici di legittimità, il Tribunale ha correttamente escluso la sussistenza di tali riscontri oggettivi, basandosi sulla natura del sintomo riferito ("dolore epigastrico") e sulla condotta di guida (direzione verso un ospedale senza pronto soccorso), elementi che non supportavano la tesi di un timore serio e fondato di un imminente pericolo di vita.

L'onere della prova, pertanto, assume un ruolo centrale. Non è sufficiente una mera asserzione, ma occorre fornire elementi probatori concreti e univoci, capaci di dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti legali, sia per lo stato di necessità reale che per quello putativo.

In altri termini, la Cassazione, con la pronuncia in commento, ha confermato che la causa di giustificazione della condotta del conducente un autoveicolo ha un ambito di applicazione eccezionale e richiede una prova rigorosa, a carico del soggetto trasgressore, di tutti i suoi presupposti costitutivi. La valutazione della gravità e dell'imminenza del pericolo deve basarsi su elementi oggettivi e verificabili, non potendo ridursi a una mera percezione soggettiva dell'agente.

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