Avvocati: ai Patronati non si applicano le norme sull'equo compenso

Il CNF con il parere n. 53 del 10 ottobre 2025 pubblicato sul sito Codice Deontologico Forense, nel rispondere ad un quesito posto dal COA di Pavia, ha precisato che alle convenzioni tra avvocato e Patronato non si applicano le disposizioni in materia di equo compenso.

Giovedi 27 Novembre 2025

Il fatto: il Consiglio dell’Ordine di Pavia sottopone al CNF il seguente quesito: “se i Patronati possano considerarsi tra i soggetti destinatari delle prescrizioni della legge n. 49/2023 in materia di equo compenso e se, in caso di risposta negativa, possano considerarsi conformi ai principi di dignità della professione e di proporzionalità dei compensi convenzioni stipulate dall’avvocato nelle quali quest’ultimo si impegni ad applicare compensi in misura inferiore di 4 o 5 volte inferiori alla soglia minima del parametro”.

Il CNF, nel concludere che nei rapporti tra avvocati e Patronati vige il principio generale di libera pattuizione del compenso, come disciplinato dall’articolo 13 della legge n. 247/12, osserva che:

a) la legge n. 49/2023 – recante Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali – ha un ben preciso ambito di applicazione soggettivo: essa si applica, infatti, unicamente ai rapporti professionali regolati da convenzioni e aventi a oggetto attività “svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro” (art. 2, comma 1) nonché alle prestazioni rese “in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”;

b) la legge, invece, non si applica “alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione” (art. 2, comma 3);

c) l’ambito soggettivo non comprende pertanto, come evidente, i Patronati, che sono “persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità” (art. 1, legge n. 152/2001);

d) al di fuori di tale ambito soggettivo non si applicano i criteri recati dalla legge n. 49/2023 – che è legge speciale – e vige invece il principio generale di libera pattuizione del compenso, come disciplinato dall’articolo 13 della legge n. 247/12.

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