Vexata quaestio: i giudici di pace sono lavoratori volontari o subordinati?

Venerdi 5 Giugno 2020

Nuovo  spiraglio  per i Giudici di Pace che da anni stanno lottando per rivendicare il riconoscimento di  una tutela  previdenziale ed assistenziale al pari di qualsiasi lavoratore  subordinato.

Sempre più frequenti sono le controversie contro lo Stato Italiano ed in particolare, contro il Ministero della Giustizia.

Dopo  la sentenza  resa dal Tribunale di Sassari  - sezione  Lavoro, n.  il 24/01/2020  - con la quale  risulta definita la vertenza incardinata da un V.P.O. ( Vice Procuratore Onorario) , contro il Ministero della Giustizia, con il riconoscimento  di un rapporto di lavoro  subordinato  di fatto tra il  Magistrato Onorario ed il Ministero, ancora una volta  un altro  Magistrato onorario,  un Giudice di Pace, si è rivolto al TAR per l'accertamento del diritto della ricorrente, quale giudice di pace, previa eventuale rimessione della questione di costituzionalità o di compatibilità con il diritto dell’Unione Europea ovvero previa disapplicazione diretta delle norme interne ritenute incompatibili, alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego a tempo pieno o part-time con il Ministero della Giustizia e la conseguente condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive medio tempore maturate, oltre oneri previdenziali e assistenziali; 

in via subordinata per la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente a causa dell’assenza di qualsivoglia tutela assistenziale e previdenziale in favore dei giudici di pace derivanti da fatto illecito del legislatore.

In data 01/06/2020  risulta pubblicata  l'ordinanza n. 00363/2020 che ha deciso  sul ricorso  116/2017 Reg.Prov.Coll. n. 00116/2017 Reg.Ric., che segna un ulteriore punto in favore di una categoria di lavoratori che, a tutti gli effetti, sono  privi di qualsiasi  garanzia.

Il Tar EMILIA ROMAGNA sui motivi così riassunti :

I) violazione degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, non ponendo l’art. 106 Cost. alcun limite alla piena equiparazione sotto il profilo del trattamento economico, previdenziale e giuridico dei magistrati onorari ai magistrati ordinari.

II) violazione dell’art. 117 c.1, Cost. per espresso contrasto tra la normativa nazionale e l’art. 12 della Carta Sociale Europea ratificata con legge n. 30/1999 (il cui valore sarebbe equiparabile a quello della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo) secondo cui ogni lavoratore ha diritto alla sicurezza sociale, come statuito dal Comitato Europeo dei diritti sociali con la decisione 16 novembre 2016 ANGDP (Associazione Nazionale Giudici di Pace) c. Italia. Violazione della Raccomandazione CM/REC (2010) del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa secondo cui il riconoscimento di una retribuzione congrua oltre che di adeguate tutele previdenziali e assistenziali è requisito fondamentale al fine di assicurare l’indipendenza e l’imparzialità del giudice.

III) violazione della clausola 2 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito nella direttiva 1999/70/ce; 2. violazione della clausola 4, commi 1 e 2 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito nella direttiva 1999/70/ce e della clausola 4, commi 1 e 2 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale recepito dalla direttiva 1997/81/ce; 3. violazione dell’articolo 7 della direttiva 2003/88/ce sull’orario di lavoro, in combinato disposto della clausola 4, punto 1 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito nella direttiva 1999/70/ce e della clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale recepito dalla direttiva 1997/81/ce; 4. violazione degli articoli 1, 2, comma 2, lett. a) e 6 delle direttiva 2000/78/ce che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; 5. violazione della clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito nella direttiva 1999/70/CE perchè ad avviso della ricorrente, la normativa italiana sarebbe in aperto contrasto con la normativa UE in materia di lavoro con particolare riferimento alle suindicate direttive in tema di lavoro a tempo determinato, a tempo parziale e di antidiscriminazione, essendo irrilevante per la nozione comunitaria di “lavoratore” la qualificazione in termini di onorarietà del servizio

Rimarcato il contenuto delle disposizioni nazionali che trovano applicazione nel caso di specie.

Richiamata la  Giurisprudenza  italiana ed in particolare della Cassazione , nonchè le Direttive  comunitarie , considerato il “Principio di non discriminazione; le “Misure di prevenzione degli abusi ";

Considerata la direttiva 2003/88/CE sull’orario di lavoro e sulle Ferie annuali;   ritenuta ,  dubbia la conformità al diritto dell’Unione di siffatta disciplina in base alla nozione di “lavoratore” di tipo senz’altro sostanziale invalsa nell’ambito del diritto dell’UE, svolgendo,  i giudici di pace , funzioni giurisdizionali del tutto assimilabili a quelle dei giudici c.d. togati e/o comunque a quelle di un prestatore di lavoro alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna Bologna (Sezione Prima), non definitivamente pronunziando sul ricorso  ha  disposto :

a) la rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea della questione pregiudiziale indicata in motivazione unitamente alla trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia della Unione europea ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea nei sensi e con le modalità di cui in motivazione;

b) la sospensione del  giudizio;

c) la riserva alla decisone definitiva di ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese.

Si resta, quindi, in attesa delle prossime decisioni.



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