Atto tributario notificato per posta e perfezionamento della notifica in assenza del destinatario.

Con l’ordinanza n. 10131/2020, pubblicata il 28 maggio 2020, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sul momento in cui si considera perfezionata la notifica di un atto tributario eseguita dall’amministrazione finanziaria avvalendosi delle Poste, nel caso in cui l’agente postale al momento del recapito della missiva non rinviene il destinatario.

Venerdi 5 Giugno 2020

IL CASO: La controversia origina dal ricorso promosso da una contribuente avverso una cartella di pagamento ad essa notificata dall’amministrazione finanziaria la quale deduceva la decadenza di quest’ultima di procedere per non aver notificato il prodromico avviso di accertamento nei termini di legge.

Il ricorso veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale, mentre la sentenza di quest’ultima veniva riformata in sede di appello dalla Commissione Tributaria Regionale, la quale riteneva assolto l’obbligo dell’amministrazione finanziaria circa la prova della notificazione degli avvisi di accertamento.

Avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale, la contribuente interponeva ricorso per cassazione deducendo fra i motivi del ricorso la violazione e la falsa applicazione dell'art. 8, comma 2, della L. n. 890/1982 in materia di notificazione di atti a mezzo posta, per il mancato invio della seconda raccomandata informativa al contribuente, come previsto dalla legge a seguito della sentenza n. 346/1998 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto articolo nella parte in cui non prevedeva che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, ne venisse data notizia delle formalità compiute al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento.

LA DECISIONE: La Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e dopo aver evidenziato che l’amministrazione finanziaria nel caso di specie si era avvalsa della possibilità di procedere direttamente alla notifica degli atti impositivi a mezzo del servizio postale senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario (ferma restando, ovviamente, quella dell’ufficiale postale), lo ha rigettato, affermando il seguente principio di diritto:

nella notifica degli atti tributari, effettuata ex art. 14 L. n. 890 del 1982, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale vi abbia provveduto, sebbene non tenuto a tanto - cfr. Cass. sent. n.,2047/2016), in quanto, per il procedimento notificatorio suddetto, si applicano le norme del regolamento del servizio di recapito postale, che non prevedono la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza”.

In altri termini, secondo gli Ermellini, nel caso in cui il fisco provveda direttamente alla notifica degli atti tributari avvalendosi del servizio postale e al momento della consegna del plico da parte dell’agente postale il destinatario non venga temporaneamente rinvenuto, non è necessario l’invio a quest’ultimo della raccomandata informativa e la notifica si ha per avvenuta decorsi dieci giorni dal deposito dell’avviso nella cassetta postale.



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