Come provare la spedizione a mezzo posta del ricorso e appello tributario

Decisione: Sentenza n. 13452/2017 Cassazione Civile - Sezioni Unite.
Lunedi 6 Novembre 2017

Nel ricorso e nell'appello tributario, l'atto non è inammissibile se nella costituzione in giudizio non viene depositata la ricevuta di spedizione ma l'avviso di ricevimento, purché in esso la data di spedizione sia stampigliata meccanograficamente.

Principio di diritto:

«Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto».

Osservazioni.

La questione affrontata dalle Sezioni Unite della Cassazione era rilevante per la individuazione del dies a quo del termine per la costituzione in giudizio del ricorrente o dell'appellante in caso di notificazione a mezzo posta.

Nel caso non venga prodotta la ricevuta di spedizione, se si produce l'avviso di ricevimento l'atto è ammissibile solo se c'è la stampigliatura meccanografica della data di spedizione.

Giurisprudenza rilevante.

Cass. 12185/2008

Cass. 9173/2011

Disposizioni rilevanti.

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 1992, n. 546

Disposizioni sul processo tributario

Vigente al: 29-10-2017

Art. 22 - Costituzione in giudizio del ricorrente

1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.

2. L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente.

3. In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformità dell'atto depositato a quello consegnato o spedito è attestata conforme dallo stesso ricorrente. Se l'atto depositato nella segreteria della commissione non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile e si applica il comma precedente.

4. Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia.

5. Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi.

Allegato:

Cass. civile Sez. Unite Sentenza del 29/05/2017 n.13452

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