Il verbale dell'agente accertatore non certifica con fede privilegiata la taratura periodica

A cura della Redazione.

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 11776/2020 torna ad occuparsi della questione della taratura periodica degli autovelox e della valenza probatoria delle attestazioni contenute nel verbale redatto dagli vigili accertatori.

Martedi 14 Luglio 2020

Il caso: D.P.G. proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione della contravvenzione ai sensi dell'art. 142 comma 8 C.d.S., per violazione dei limiti di velocità; il Giudice di pace rigettava l'opposizione e modificava autonomamente la sanzione aggravandola; l'opponente impugnava in appello la decisione denunciando vari vizi anche procedurali in cui sarebbe incorso il giudice di pace; il Tribunale, quale giudice d'appello, rigettava il gravame in punto di legittimità e fondatezza della contestazione ma riduceva la sanzione alla misura originaria e accoglieva l'appello nella parte relativa alla condanna inflitta al soccombente per il rimborso delle spese dell'amministrazione vittoriosa.

D.P.G. ricorre in Cassazione, censurando la decisione d'appello per violazione e falsa applicazione

- della legge n. 273 del 1991, del d.m. n. 1123 del 2005, art. 4, nonchè delle norme Internazionali UNI 30012, UNI 10012, delle raccomandazioni OIML D19 e D20, le quali prevedono la taratura periodica per le apparecchiature di rilevazione della velocità e l'indicazione nel verbale delle medesime;

- degli art. 115,116 cod. proc. civ. e art. 2697, comma 2, cod. civ., per avere il giudice d'appello riconosciuto rilevanza probatoria alla generica attestazione "debitamente omologata e revisionata" apposta dai verbalizzanti in relazione all'obbligo circa la taratura ed omologazione dell'apparecchio elettronico di rilevazione.

Per la Cassazione la doglianza è fondata in quanto:

a) la dicitura che l'apparecchiatura era " debitamente omologata e revisionata" non soddisfa le esigenze di affidabilità dell'omologazione e della taratura che sono state individuate dalla Corte costituzionale nella sentenza additiva n. 113/2015 alla base della declaratoria di incostituzionalità dell'articolo 45 comma 6 C.d. S. nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura;

b) è stato chiarito che tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, e che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate;

c) nel caso di specie quindi il giudice dovrà verificare la sussistenza o meno di dette verifiche, non potendo ritenersi sufficiente l'annotazione apposta dai verbalizzanti che sul punto non è coperta da fede privilegiata.

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