Modalità di posizionamento del cartello di preavviso dell' autovelox su strada a doppia corsia.

A cura della Redazione.

La Corte di cassazione nell'ordinanza n. 24016 del 3 agosto 2022 chiarisce le modalità di posizionamento del cartello di preavviso dell' autovelox quando la strada è a due corsie con circolazione per file parallele.

Lunedi 8 Agosto 2022

Il caso: Tizio ricorreva avanti al GdP avverso il verbale elevato dalla polizia Locale nonche' contro la sanzione accessoria della sospensione del titolo di guida adottata con ordinanza prefettizia, con riferimento alla violazione prevista dall'articolo 142 C.d.S., comma 9: in particolare Tizio circolava nel territorio del Comune a bordo del motociclo alla velocita' di 100 K/h, cosi' superando il limite massimo di 50 K/h imposto nel tratto stradale in cui era avvenuto il rilevamento elettronico.

Tizio nel ricorso rilevava che:

  • il cartello di preavviso del controllo elettronico della velocita' era stato posizionato dagli agenti solo sul lato destro della carreggiata, che è a due corsie con circolazione per file parallele: trattandosi di una strada a doppia corsia, il cartello doveva essere posizionato e - quindi - esposto su entrambi i lati;

  • in quel tratto di strada Tizio transitava sulla corsia di sinistra e che "la corsia di destra era occupata da altre autovetture in fila, le quali coprivano interamente il cartello segnaletico, posto peraltro ad un'altezza da ritenersi anch'essa non adeguata";

Il GdP rigettava il ricorso, decisione che veniva confermata dal Tribunale quale giudice di appello: diversamente da quanto affermato dall'appellante, il Tribunale riteneva che:

a) sulla scorta della normativa applicabile con riguardo alle postazioni di controllo per il rilevamento elettronico della velocita' sulla rete stradale, non doveva considerarsi vigente alcuna prescrizione circa l'obbligo di collocare due cartelli di preavviso, uno sul lato destro e uno sul lato sinistro della strada a due corsie;

b) nel verbale di accertamento dell'infrazione gli agenti verbalizzanti avevano dato atto che il veicolo al momento del puntamento circolava isolato e tale circostanza doveva ritenersi provata essendo stata attestata in un atto redatto da pubblico ufficiale che faceva piena prova fino a querela di falso.

Tizio ricorre in Cassazione, che, nel ritenere infondate i motivi dell'impugnazione, osserva quanto segue:

1) al quesito se sia o meno obbligatoria l'apposizione del segnale di preavviso del rilevamento elettronico della velocita' su entrambi i lati in presenza di una strada a doppia corsia la risposta deve essere negativa: l'articolo 142 C.d.S., comma 6 bis, non impone una tale modalita' (ne' prescrivendola i decreti ministeriali attuativi sulle modalita' di impiego delle varie tipologie di "autovelox"), cosi' dovendosi ritenere sufficiente che il segnale di preavviso sia posizionato lungo la corsia destinata all'attivita' di rilevamento elettronico della velocita', purche' idoneamente visibile;

2) quanto alla non visibilità del cartello, la giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 6242/199; Cass. n. 23566/2017; Cass. n. 36275/2021 e, da ultimo, Cass. n. 7715/2022) ha univocamente statuito che, in materia di accertamento di violazioni delle norme del codice della strada (come, ad esempio, proprio quelle - particolarmente ricorrenti - previste dall'articolo 142 C.d.S., commi 7 - 9 bis), e' solo quando il ricorrente contesti l'inesistenza della segnaletica, orizzontale o verticale, prescrittiva di un determinato comportamento o impositiva di un divieto, che la prova contraria spetta alla P.A., posto che l'esistenza del segnale di preavviso o di divieto e' elemento costitutivo della fattispecie sanzionata; diversamente, quando l'opponente deduca l'inadeguatezza della segnaletica, la relativa prova incombe su di lui (onere che, nel caso di specie, non risulta essere stato assolto dall'autore della violazione).

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